Entro il 31 gennaio la comunicazione dei contratti di somministrazione conclusi

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Ai sensi dell’art. 24, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 276/2003, i datori di lavoro utilizzatori, devono comunicare ogni dodici mesi, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderiscono o conferiscono mandato:

- il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;

- la durata degli stessi;

- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Il termine per l’adempimento è stato fissato al 31 gennaio di ciascun anno dal Ministero del Lavoro, con nota prot. 12187 del 3 luglio 2012.

Si ricorda che, come si evince dalla citata nota ministeriale, nei confronti degli utilizzatori che non effettueranno la comunicazione periodica entro il 31 gennaio 2015, riferita al periodo 1 gennaio-31 dicembre 2014, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da euro 250 ad euro 1250, stabilita dall’art. 18, comma 3 bis, D.Lgs. n. 276/2003.

Tuttavia, sempre il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 36/2012, non ha escluso che la contrattazione collettiva possa individuare un termine che vada oltre quello del 31 gennaio; in tal caso la disposizione contrattuale opererà quale scriminante ai fini dell’applicazione della sanzione che sarà applicabile solo qualora la comunicazione in questione non venga effettuata entro il più ampio termine individuato dal contratto collettivo applicato.
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