Enti del Terzo Settore: in scadenza l’accreditamento per il 5 per mille
Pubblicato il 04 aprile 2025
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Il 5 per mille è uno strumento di sussidiarietà fiscale che consente ai cittadini di destinare una quota della propria imposta IRPEF (il 5‰) a soggetti che svolgono attività di interesse sociale, senza costi aggiuntivi per il contribuente. Non si tratta infatti di una donazione libera, ma di una scelta facoltativa su una somma che sarebbe comunque dovuta allo Stato.
Se non viene indicato alcun beneficiario, quelle somme restano nelle casse pubbliche. Ma quando si compie una scelta consapevole, si può contribuire al sostegno concreto di realtà come Enti del Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche e altri enti.
Chi può accedere al 5 per mille
I soggetti che possono beneficiare del 5 per mille sono individuati dal DPCM 23 luglio 2020 e includono:
- Enti del Terzo Settore (ETS), incluse le cooperative sociali ma escluse le imprese sociali costituite in forma societaria;
- Enti di ricerca scientifica e università;
- Enti di ricerca sanitaria;
- Comuni di residenza del contribuente;
- Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) riconosciute dal CONI che svolgono attività di rilevanza sociale;
- Enti impegnati nella valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico e nella gestione delle aree naturali protette.
Chi sono gli Enti del Terzo Settore (ETS)
Gli ETS sono organizzazioni che svolgono attività di interesse generale, senza scopo di lucro. Rientrano tra essi:
- Organizzazioni di volontariato (OdV);
- Associazioni di promozione sociale (APS);
- Cooperative sociali;
- Fondazioni e associazioni riconosciute o non riconosciute che rispettano i requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
Per poter beneficiare del 5 per mille, un ETS deve essere iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e rispettare determinati requisiti amministrativi.
Cosa devono fare gli ETS per accreditarsi
ETS già iscritti al RUNTS ma non ancora accreditati
Devono:
- Accedere alla piattaforma RUNTS con SPID o CIE;
- Avviare la pratica “Cinque per mille”;
- Selezionare “accreditamento del 5/1000”;
- Inserire il codice IBAN del conto intestato all’ente (obbligatorio per ricevere i fondi);
- Firmare digitalmente la distinta e inviarla entro il 10 aprile 2025.
Una volta accreditati, entreranno nell’elenco permanente e non dovranno più ripetere la procedura negli anni successivi.
ETS già accreditati (in elenco permanente)
Non devono fare nulla se hanno già comunicato l’IBAN. In caso contrario, devono accedere alla piattaforma RUNTS e aggiornare i dati bancari, seguendo la procedura sopra indicata.
Termini di accreditamento: scadenza
Possibilità di accredito tardivo: fino al 30 settembre 2025
Gli enti che non rispettano il termine del 10 aprile possono comunque accreditarsi entro il 30 settembre 2025, ma:
- Devono pagare 250 euro tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115);
- Devono comunque risultare iscritti al RUNTS entro il 31 dicembre 2025;
- Il Ministero non garantisce l’ammissione al riparto 2025 in caso di iscrizione al RUNTS oltre aprile, anche se in regola con il pagamento.
Per chi si iscrive per la prima volta al RUNTS
Gli enti che stanno per iscriversi al RUNTS possono richiedere contestualmente anche l’accreditamento al 5 per mille. La procedura è analoga e va completata sempre entro il 10 aprile 2025.
In questo caso è essenziale che l’istanza al RUNTS venga presentata entro aprile e che la formale iscrizione venga completata entro il 31 dicembre 2025 per poter accedere al contributo.
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