Email del dipendente Accesso è reato
Pubblicato il 29 aprile 2016
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La Corte di Cassazione, V Sez. penale, con sentenza n. 13057 del 31 marzo 2016, ha stabilito che qualora il dipendente inserisca una password per l’accesso alla sua casella e-mail aziendale, vuol dire che intende farne uno spazio a lui riservato.
In presenza di tali presupposti, l’accesso abusivo di terzi in tale casella configura il reato di cui all’art. 615-ter del codice penale (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), anche se si tratta di un sistema informatico aziendale con caselle dedicate ai singoli lavoratori e, quindi, munite di password.
Per una corretta informazione si evidenzia che la Cassazione Penale, sez. V, con sentenza n. 47096 del 19 dicembre 2007, ha affermato che non integra il reato di cui all'art. 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) la lettura della e-mail aziendale del dipendente da parte del suo superiore gerarchico o del datore di lavoro nel caso in cui la mail sia protetta da password, purché sia previsto che il datore di lavoro o il superiore gerarchico debba essere messo a conoscenza della password del dipendente per l’accesso alla sua casella.
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