Affidamento incarichi legali, ok all'elenco di Equitalia

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Affidamento incarichi legali, ok all'elenco di Equitalia

Sì dal Tar Lazio

 Il Tar del Lazio si è pronunciato sul ricorso che gli Ordini degli avvocati di Napoli e Roma avevano avanzato rispetto all’avviso di costituzione, da parte delle Società del Gruppo Equitalia (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione) di un elenco avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio.

Nel dettaglio, i ricorrenti avevano impugnato il provvedimento, pubblicato mediante avviso del 28 aprile 2017, che prevede la redazione di una “short list”, con durata predeterminata in un anno, nella quale i legali possono chiedere di essere inseriti entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso medesimo.

La censura degli avvocati era rivolta alla parte dell'atto amministrativo indicato dove si prevede un termine massimo per le iscrizioni, una durata predeterminata dell’elenco, compensi ritenuti eccessivamente bassi e lesivi della dignità professionale nonchè sottoposti al ribasso a causa della previsione di un confronto economico tra le offerte dei professionisti. Contestata, a seguire, anche la legittimità dei requisiti per l’iscrizione alla lista, ritenuti sproporzionati, irragionevoli e lesivi della dignità professionale e del principio di concorrenza.

Respinti i motivi di doglianza dei Coa di Napoli e Roma

Doglianze, queste, ritenute infondate dai giudici amministrativi laziali, i quali hanno pronunciato la loro decisione nella sentenza n. 150 depositata il 9 gennaio 2018.

In particolare, è stato respinto il primo motivo di doglianza, con il quale era stata lamentata una violazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, libera concorrenza e massima partecipazione.

Sul punto, il Tar ha ricordato come l’Autorità anticorruzione avesse dato parere favorevole alla predisposizione di un elenco chiuso, a condizione che l’effetto restrittivo derivante dalla limitazione temporale della presentazione delle domande fosse contemperato, come di fatto era poi avvenuto, dalla riduzione del termine di validità dell’iscrizione, da portare a un anno, in modo da rendere più frequenti le finestre temporali entro le quali i soggetti interessati potessero iscriversi nell’elenco.

Per i giudici amministrativi, dunque, la soluzione suggerita, poi adottata da Equitalia, sarebbe condivisibile, in quanto quest’ultima, stabilendo un termine di 60 giorni dalla presentazione delle domande, sarebbe in grado di sapere, in qualsiasi momento, “su quali professionisti potrà contare per la gestione del proprio contenzioso”.

Relativamente, poi, alle doglianze lamentate per quel che riguarda i compensi, il Tar ha sottolineato come il sistema di predeterminazione dei medesimi non risulterebbe adottato in violazione di alcuna legge, non apparendo, ossia, “palesemente irragionevole” alla luce dei parametri oggettivi indicati, quali il valore della lite e il grado di complessità della controversia.

Per il Tribunale regionale, inoltre, non sarebbe presente, nel regolamento impugnato, alcuna procedura competitiva al ribasso, bensì solo la fissazione di un criterio della scelta del singolo professionista cui affidare uno specifico incarico.

Per quanto riguarda, infine, il requisito, ritenuto “incostituzionale e anacronistico”, del volume d’affari complessivo di 100mila euro nel triennio, il Tar definisce il medesimo come "non eccessivamente restrittivo", posto che corrisponderebbe a un fatturato annuo di circa 33mila euro e si tratterebbe di una “soglia discrezionalmente stabilita dall’amministrazione resistente che comunque non appare sproporzionata rispetto ai compensi mediamente percepiti dagli avvocati di normale professionalità”.

Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 27 maggio 2017 - Coa di Napoli e di Roma contro il bando Equitalia per avvocati esterni – Pergolari

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