Edilizia, diffuse le misure anti Coronavirus

Pubblicato il



Edilizia, diffuse le misure anti Coronavirus

A seguito della ripresa dell'attività edilizia, come stabilito dall’art. 2 del Dpcm 26 aprile 2020, il 24 aprile 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo cantieri” il quale prevede espressamente che la mancata attuazione dei protocolli, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. In particolare, vi è la necessità di:

  • rispettare il distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni dei cantieri;
  • integrare, ove presente, il Piano di sicurezza e coordinamento;
  • assicurare la vigilanza sull'adozione delle misure anticontagio.

A renderlo noto è l’INL, con la nota n. 156 del 13 maggio 2020.

Edilizia, mascherine chirurgiche obbligatorie

L’Ispettorato nazionale del lavoro ricorda che, al fine di contenere il diffondersi del Coronavirus, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerate dispositivi di protezione individuale (Dpi) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

Sul punto, rammenta l’INL, qualora il datore di lavoro non provveda a fornire ai lavoratori le previste mascherine, da utilizzare necessariamente tutte le volte in cui la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, scatta una contravvenzione che prevede la pena dell’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.824,76 euro a 7.371,03 euro.

La contravvenzione si applica anche qualora il datore di lavoro fornisce le mascherine ma il lavoratore non le indossi. In tal caso, sarà soggetto:

  • all’arresto fino a un mese;
  • all’ammenda da 245,70 euro a 737,10 euro.

Edilizia, informazione e prevenzione

Infine, il documento di prassi richiama la necessità di implementare e valorizzare adeguatamente l'attività di informazione, prevenzione e promozione della sicurezza e della legalità nei luoghi di lavoro. L'attività di informazione e promozione dovrà essere funzionale alla valorizzazione delle "buone prassi", anche attraverso la predisposizione di materiale divulgativo e di strumenti e metodologie di autoanalisi delle singole aziende.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 18 maggio 2020 - Infortunio Covid-19. Escludere la responsabilità del datore – G. Lupoi

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito