Edilizia, autotutela e circolazione dei beni: procedimenti semplificati
Pubblicato il 28 marzo 2024
In questo articolo:
- Semplificazione in favore dei cittadini: le novità
- Permesso a costruire: silenzio assenso anche in zone vincolate
- Autotutela: ridotto il termine per annullare atti illegittimi
- Donazioni: più agevole la circolazione dei beni
- Traduzioni giurate digitali
- Dichiarazione di assenza e di morte: termini dimezzati
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Nella seduta del 26 marzo 2024, il Consiglio dei ministri ha approvato, tra gli altri provvedimenti, il testo di un disegno di legge che contiene misure per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
Semplificazione in favore dei cittadini: le novità
Con riguardo ai cittadini, il provvedimento introduce diverse misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi e, segnatamente, in materia di permesso di costruire per immobili vincolati, di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni, di dichiarazioni di assenza, di traduzioni giurate e di rilascio delle autorizzazioni all’inumazione, tumulazione, cremazione e dispersione delle ceneri.
Previste, a seguire, anche disposizioni su istruzione, università, salute.
Permesso a costruire: silenzio assenso anche in zone vincolate
Per quanto concerne, in primo luogo, le misure relative all'edilizia, l'intervento si sostanzia in una significativa semplificazione dei procedimenti per la richiesta dei permessi di costruire in zone vincolate, semplificazione attuata attraverso l'ampliamento del campo d’azione dell'istituto del silenzio assenso.
Viene modificato, in particolare, l’articolo 20, comma 8, del Testo Unico dell'edilizia, in tema, appunto, di procedimento per il rilascio del permesso di costruire, prevedendosi, in sostanza, la possibile formazione del silenzio assenso sui permessi richiesti in zone vincolate.
Nel primo periodo del comma 8 - ai sensi del quale si prevede che, decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, se il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso - vengono soppresse le parole "fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali...".
Dopo questo periodo, ne viene inserito un altro in cui si specifica che se l’immobile oggetto della domanda di permesso a costruire sia soggetto a vincoli, si applicano le disposizioni in tema di conferenza di servizi, sede nel cui ambito potrà essere acquisito l’assenso delle autorità interessate.
Fermo, quindi, il rinvio alla disciplina della conferenza di servizi, viene tuttavia fatta salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti i provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorità preposta.
Laddove, quindi, il richiedente il permesso abbia già allegato l’atto di assenso relativo ai vincoli alla domanda di permesso di costruire, su quest'ultima potrà formarsi il silenzio assenso ove l’ufficio tecnico rimarrà inerte per il tempo previsto dal medesimo Testo Unico, con perfezionamento, così, del titolo edilizio con le modalità del silenzio assenso.
Autotutela: ridotto il termine per annullare atti illegittimi
Da segnalare, in tale contesto, che il Disegno di legge semplificazioni introduce misure anche in materia di autotutela, prevedendo la riduzione del termine entro cui la Pubblica amministrazione può annullare il provvedimento amministrativo illegittimo.
Secondo quanto previsto nella bozza del Disegno di legge, gli uffici pubblici avranno solo sei mesi - invece degli attuali dodici mesi - per annullare d’ufficio un precedente atto illegittimo.
Disposizione, questa, valevole anche per gli atti formati per maturato silenzio-assenso.
Donazioni: più agevole la circolazione dei beni
Importanti novità anche in tema di circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni, la cui disciplina viene sensibilmente agevolata.
Le misure sono espressamente finalizzate a stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia.
La principale novità è relativa agli effetti della riduzione della donazione: ai sensi di quanto disposto, la riduzione della donazione, fatta salva la norma sulla trascrizione della domanda, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato a titolo oneroso gli immobili donati.
Fermo, in ogni caso, l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.
Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito.
Si ricorda che un analogo intervento era stato proposto anche in sede di approvazione della Legge di bilancio 2024, ma era stato successivamente espunto dal testo definitivo della Manovra.
Traduzioni giurate digitali
Novità anche in materia di perizie stragiudiziali e traduzioni giurate, rispetto alle quali viene consentito che possano essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile.
Dichiarazione di assenza e di morte: termini dimezzati
Per finire, il disegno di legge interviene anche a snellire le norme e i procedimenti in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta, mediante il dimezzamento dei termini per la dichiarazione del relativo status.
Segnatamente, tali dichiarazioni potranno effettuarsi:
- per l’assenza, una volta decorso un anno - al posto di due anni - dalla data dell’ultima notizia della persona scomparsa;
- per la morte presunta, decorsi cinque anni - al posto di dieci anni - dalla data dell’ultima notizia dell'esistenza in vita della persona assente.
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