Eccezioni al concorso solo in presenza di peculiari ragioni di interesse pubblico
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 12 febbraio 2011
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Con sentenza n. 42/2011, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 40, della Legge regionale della Puglia n. 40/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia”, in quanto prevederebbe una procedura selettiva interamente riservata, in assenza di alcuna peculiare ragione di interesse pubblico.
La norma impugnata è quella che prevede le stabilizzazioni dei dirigenti sanitari precari operate dalla Puglia con la finanziaria regionale per il 2008.
Secondo la Consulta, l'area delle eccezioni al concorso, quale “via maestra” per entrare nel pubblico impiego, deve essere delimitata in modo rigoroso nonché motivata per la presenza di “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico” le quali non possono ritenersi dovute dall'esclusiva considerazione della “personale aspettativa” degli aspiranti ad un posto fisso.
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