Eccezione di merito infondata. Riesame, per il convenuto vittorioso, solo con appello incidentale

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Eccezione di merito infondata. Riesame, per il convenuto vittorioso, solo con appello incidentale

Il convenuto in appello, rimasto vittorioso in primo grado quanto all’esito finale della lite, che intenda devolvere alla cognizione del giudice di seconde cure un’eccezione di merito ritenuta infondata nella motivazione della prima sentenza - o attraverso un’enunciazione in modo espresso, o attraverso un’enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza - è tenuto a proporre appello incidentale, non essendo a tal fine sufficiente la mera riproposizione di cui all’articolo 346 del Codice di procedura civile.

Se poi, l’eccezione di merito sia a regime di rilevazione affidato anche al giudice, la mancanza dell’appello incidentale preclude, per il giudicato interno formatasi ex articolo 329, secondo comma, del Codice di procedura civile, anche il potere del giudice d’appello di rilevazione d’ufficio, di cui al secondo comma dell’articolo 345 Cpc.

Riproposizione ex articolo 346 cpc, solo per le eccezioni non ritenute infondate

All'inverso, l’articolo 346 del medesimo Codice, con l’espressione “eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado”, nell’ammettere la mera riproposizione dell’eccezione di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso “intende riferirsi all’ipotesi in cui l’eccezione non sia stata dal primo giudice ritenuta infondata nella motivazione né attraverso un’enunciazione in modo espresso, né attraverso un’enunciazione indiretta, ma chiara ed inequivoca”.

Se è possibile la mera riproposizione dell’eccezione - che dev’essere, comunque, espressa - la sua mancanza rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di rilevazione riguardo ad essa è riservato alla parte; se, invece, il potere di rilevazione compete anche al giudice, quest’ultimo può, comunque, esercitare detto potere, a norma dell’articolo 345 Cpc, secondo comma.

E’ questo il principio di diritto sancito dalle Sezioni unite civili di Cassazione con sentenza n. 11799 del 12 maggio 2017.

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