Eccesso di potere nel giudizio di ottemperanza

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Eccesso di potere nel giudizio di ottemperanza

Giudizio di ottemperanza Sindacabili limiti esterni

Le decisioni del Consiglio di Stato, in sede di giudizio di ottemperanza, sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite della Cassazione, relativamente al rispetto dei limiti esterni della giurisdizione.

Poiché nel giudizio di ottemperanza è attribuita al giudice amministrativo una giurisdizione anche di merito, per distinguere i casi in cui il sindacato sui limiti di tale giurisdizione sia consentito da quelli in cui sia invece inammissibile, risulta decisivo stabilire se quello che viene in questione è il modo in cui il potere di ottemperanza sia esercitato dal giudice amministrativo – attenendo ciò ai limiti interni della giurisdizione – oppure il fatto stesso che un tal potere a detto giudice non spettava.

Limiti interni/limiti esterni

In particolare, quando l’ottemperanza sia stata invocata denunciando comportamenti elusivi del giudicato o in contrasto con esso, afferiscono ai limiti interni della giurisdizione (come tali, non sindacabili), gli eventuali errori imputabili al G.a. nell'individuazione degli effetti conformativi al giudicato medesimo; ossia nella ricostruzione della successiva attività dell’amministrazione e nella valutazione di non conformità di questa agli obblighi derivanti dal giudicato.

Trattasi invece di limiti esterni di detta giurisdizione (come tali, sindacabili), quando è posta in discussione la stessa possibilità di far ricorso alla giurisdizione di ottemperanza.

In particolare il giudizio di ottemperanza, nel caso in cui sia denunciato un comportamento della pubblica amministrazione elusivo del giudicato, si svolge in tre operazioni: a) interpretazione del giudicato, al fine di individuare il comportamento doveroso per la pubblica amministrazione in sede di ottemperanza; b) accertamento del comportamento effettivamente tenuto dalla medesima amministrazione; (c) valutazione della conformità del comportamento tenuto dall'amministrazione a quello che avrebbe dovuto tenere.

Errori interni al giudizio di ottemperanza Non è eccesso di potere

Orbene, gli errori nei quali incorre il G.a. nel compimento delle suddette operazioni ed i relativi vizi che inficiano la motivazione sugli stessi punti, essendo strettamente inerenti al giudizio di ottemperanza, restano confinati all'interno della giurisdizione medesima e non integrano quell’eccesso di potere giurisdizionale che solo è sindacabile dalla Corte di Cassazione.

E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 5058 del 28 febbraio 2017, facendo il punto sulla configurabilità o meno (con relative conseguenze sulla sindacabilità) dell’eccesso di potere giurisdizionale in sede di esercizio, da parte del G.a. dei poteri di ottemperanza.

 

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