E' il paese dove il lavoro viene svolto abitualmente a dettare le garanzie per il lavoratore

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Per la Corte di Giustizia Ue – causa C-29/10, sentenza del 15 marzo 2011 - quando il lavoratore svolge le sue attività in più di uno Stato contraente, il paese in cui lo stesso, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro, deve essere considerato “quello in cui o a partire dal quale, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano detta attività, il lavoratore adempie la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro”. E ciò anche anche se i contraenti abbiano scelto una specifica legge da applicare al contratto.

E' in questo senso – precisano i giudici europei - che deve essere interpretato l’articolo 6, n. 2, lettera a), della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Per la Corte, è proprio il paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro quello da cui ricavare le norme imperative che devono essere garantite al dipendente.
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