E' il giudice tributario che decide sull'opposizione al fermo amministrativo se il credito è di origine non solo tributaria

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Le Sezioni unite di Cassazione, con sentenza depositata il 2 agosto 2011, la n. 16858, hanno accolto il ricorso presentato da un contribuente avverso la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva declinato la propria giurisdizione nei confronti di un'opposizione ad un fermo amministrativo attivato per il recupero di un credito, da parte del concessionario, non del tutto di origine tributaria.

I giudici di legittimità hanno aderito alle contestazioni del ricorrente che aveva denunciato una falsa applicazione dell'articolo 19, comma 1, Decreto legislativo 546/1992 e 35, comma quinquies, Decreto legge n. 248/2006, sostenendo che, poiché il credito vantato dall'agente di riscossione non era tutto di origine extratributaria, il giudice tributario aveva erroneamente dichiarato la propria carenza di giurisdizione.

Secondo il Supremo collegio, infatti, “la giurisdizione per le controversie di natura tributaria che traggono origine, come nella specie, da un atto impositivo (nella specie cartella esattoriale e/o preavviso di fermo) appartengono alla giurisdizione del G.T. secondo quanto prescritto dagli artt. 2 e 19 del D.lgs. 546/1992”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 27 - Giudici del Fisco con competenza anche «parziale» - Trovato

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