E' il giudice ordinario a dover decidere sulle liti relative al canone delle acque reflue
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 28 febbraio 2010
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La Consulta, con sentenza n. 39 depositata l'11 febbraio 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 – contenente disposizioni sul processo tributario – nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue.
Secondo la Corte, in particolare, la modificazione dell’oggetto della giurisdizione dei giudici speciali preesistenti alla Costituzione è consentita solo se non “snaturi” la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice speciale. Nella specie, esclusa la natura tributaria del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, l’attribuzione alla giurisdizione tributaria delle controversie relative a tale canone “snatura”, di fatto, la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice tributario; ne consegue la violazione dell'articolo 102, secondo comma, della Costituzione.
Secondo la Corte, in particolare, la modificazione dell’oggetto della giurisdizione dei giudici speciali preesistenti alla Costituzione è consentita solo se non “snaturi” la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice speciale. Nella specie, esclusa la natura tributaria del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, l’attribuzione alla giurisdizione tributaria delle controversie relative a tale canone “snatura”, di fatto, la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice tributario; ne consegue la violazione dell'articolo 102, secondo comma, della Costituzione.
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