E' il contribuente a dover provare i pagamenti indebitamente effettuati

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Con sentenza n. 17612 del 2010, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da un contribuente avverso la decisione con cui i giudici della Commissione tributaria regionale della Toscana gli avevano negato, a seguito della definizione di un vecchio contenzioso con il Fisco, il diritto al rimborso delle maggiori imposte provvisoriamente iscritte a ruolo maggiorate degli interessi dovuti per legge, in quanto lo stesso non aveva esibito le ricevute di versamento delle imposte successivamente sgravate. 

Il ricorrente lamentava di non essere onerato della prova dei pagamenti indebitamente effettuati in quanto questi ultimi, risultando tra gli atti interni dell'amministrazione, erano già a disposizione della stessa. Di diverso avviso la Corte di legittimità la quale ha ricordato come non spetti all'ufficio delle Entrate l'obbligo di acquisire le ricevute dei versamenti dal concessionario della riscossione, soggetto, questo, distinto e autonomo rispetto al primo.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Riscossione, uffici non tenuti ad acquisire le ricevute - Stroppa

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