E-fattura. Adesione al servizio di consultazione posticipato

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E-fattura. Adesione al servizio di consultazione posticipato

Un nuovo posticipo per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche è stato disposto dall’Agenzia delle Entrate: il precedente termine del 28 febbraio viene sostituito con quello del 30 giugno 2021.

E-fattura. Adesione al servizio di consultazione spostato al 30 giugno

Ancora una proroga che giunge in extremis – provvedimento prot. 56618 del 28 febbraio 2021 - quella dell’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Il rinvio nasce per la necessità di attendere l’interlocuzione con l’Autorità Garante per definire le misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Quindi, la manifestazione della volontà di aderire al servizio in parola deve arrivare, con il differimento, entro il 30 giugno prossimo.

Intanto, continua il periodo transitorio di cui al precedente provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2018, nel quale l’Agenzia procede alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione agli operatori Iva.

Servizio consultazione e-fatture. I nodi da sciogliere

Si è detto che lo spostamento di data è da imputare al fatto che occorre la necessaria interlocuzione, con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, al fine di dare piena attuazione alla disposizione normativa originaria, l’articolo 14 del DL n. 124/2019.

Tale norma ha modificato l’articolo 1 del DLgs. 127/2015, stabilendo che i file delle fatture elettroniche trasmessi mediante SdI debbano essere memorizzati, interamente, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per poter essere utilizzati:

  • dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria;
  • dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza e per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Il Garante, quindi, deve fornire il proprio parere in ordine alle misure di garanzia e di sicurezza, anche di carattere organizzativo, idonee per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

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