DURC con rottamazione Regolare sin dall'istanza

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DURC con rottamazione Regolare sin dall'istanza

Circa gli adempimenti legati al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), è obbligo che la definizione agevolata si perfezioni pagando integralmente e tempestivamente le somme dovute, non in altro modo; di conseguenza, resta in capo al soggetto, sino a quel momento, l'esposizione debitoria verso gli Istituti previdenziali.

La “Manovra correttiva” entrata in vigore il 24 aprile scorso, ha tuttavia previsto nuovi criteri per l'attestazione della regolarità contributiva in presenza di adesione alla definizione agevolata dei debiti contributivi.

 

 

n. b. - La disposizione di legge - art. 3, c. 2, lett. b) del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 (d'ora in avanti “Decreto”) – è dunque chiara, non ammettendo non solo il mancato pagamento dell'unica rata o di più rate dilazionate, neppure l'insufficiente o il tardivo: in questi casi, non si determina l'estinzione del debito residuo.

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed Ispettorato nazionale del lavoro hanno fornito indicazioni conformi, nel senso di non ritenere possibile l’attestazione della regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione all’Agente della Riscossione (AdR) della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Se così non fosse, la sola presentazione della dichiarazione contrasterebbe con la previsione normativa di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) del citato Decreto 30 gennaio 2015, il quale definisce i requisiti di regolarità contributiva.

ROTTAMAZIONE. Blocco superato per chi presenta la definizione agevolata

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 54, Dl n. 50/2017 (“Manovra correttiva”) è stato stabilito che se l'imprenditore si è avvalso della definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo - cosiddetta “rottamazione delle cartelle di pagamento” - può ottenere il DURC a partire dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del Dl) esclusivamente presentando la dichiarazione (domanda di adesione).

L'INAIL ha, così, provveduto ad aggiornare il precedente orientamento, chiarendo proprio gli aspetti legati alla possibilità, ieri negata, di ottenere la certificazione di regolarità contributiva in presenza di adesione alla definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo ex art. 6, Dl n. 193/2016, con la sola presentazione della domanda di adesione. Altrettanto l'INPS.

 

n.b. - Con la circolare INAIL n. 18 del 28 aprile 2017 e la circolare INPS n. 80 del 2 maggio 2017, i due Istituti hanno dunque dettato le prime istruzioni procedurali per superare, a seguito del Dl 50/2017, il blocco al rilascio del DURC.

 

In buona sostanza, l'art. 54 ha risolto la questione sull’impossibilità di ottenere la regolarità contributiva ad opera dei soggetti che aderiscono alla sanatoria concessa per azzerare i debiti con l’Agente della Riscossione, procedimento di adesione alla definizione agevolata che, ripetiamo, sino a quel momento si perfezionava solo con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute.

 

La “Manovra correttiva” entrata in vigore il 24 aprile scorso, ha perciò previsto nuovi criteri per l'attestazione della regolarità contributiva in presenza di adesione alla definizione agevolata dei debiti contributivi.

Attenzione - L'art. 54, comma 1, del Dl 50/2017, ha in particolare disposto che il DURC possa essere rilasciato, ricorrendo necessariamente gli altri requisiti di regolarità di cui al citato art. 3 del Decreto 30 gennaio 2015, in presenza di presentazione nei termini della domanda di adesione alla definizione agevolata dei debiti contributivi.

 

n.b. - Pertanto, dal 24 aprile 2017 - giorno di entrata in vigore della c.d. “Manovra correttiva” - nel caso in cui per i debiti verso l'INAIL iscritti a ruolo, a seguito d'invito a regolarizzare sia accertato che il debitore abbia presentato entro il 21 aprile la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l'Istituto - verificato che sussistano anche gli ulteriori requisiti di regolarità - emetterà il DURC.

 

In seguito - scaduto il termine dell'unica rata, ovvero di una rata se previsto il dilazionamento del pagamento delle somme dovute - la regolarità sarà attestata UNICAMENTE se l'agente della riscossione ne comunica il regolare versamento.

 

n. b. - In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute in base al piano di definizione agevolata, tutti i Durc rilasciati sulla base dell'istanza sono annullati dagli enti preposti: INAIL, INPS e casse edili (art. 54, comma 2, del n. 50/2017).

 

Gli enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio «Durc On Line» l'elenco dei Durc annullati.

L'adeguamento alla recente disposizione rispetto alla platea degli imprenditori che aderiscono alla definizione agevolata viene, come accennato, anche dall'INPS con circolare n. 18 del 28 aprile 2017.

Vi si conferma che l’articolo 54, comma 1, del Dl 24 aprile 2017, n. 50 ha disposto che, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui al predetto art. 3 del Decreto 30 gennaio 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, il Durc è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione (effettuata nei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del Dl 22 ottobre 2016, n. 193).

ADESIONE. Quando

I termini per l'adesione, originariamente fissati al 31 marzo, sono stati prorogati al 21 aprile; con essi anche le scadenze di pagamento delle rate, nonché il termine entro cui l'Agente della Riscossione è tenuto a comunicare l'importo delle somme dovute (15 giugno, non più 31 maggio).

La scadenze delle singole rate – ove il debitore acceda al pagamento rateale - è stata fissata, per l'anno 2017, nei mesi di:

LUGLIO;

SETTEMBRE;

NOVEMBRE.

La scadenza delle singole rate - ove il debitore acceda al pagamento rateale - è stata fissata, per l'anno 2018, nei mesi di:

APRILE;

SETTEMBRE,

fermo restando il pagamento del 70% delle somme complessivamente dovute nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018.

Proroga temporale per i soggetti colpiti da eventi sismici

Per completezza, la circolare INPS specifica, infine, che per i carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previste per la definizione agevolata.

ADEGUAMENTI procedurali di INAIL ed INPS

La procedura che l'INAIL intende attuare a seguito di queste prime indicazioni fornite é “in corso di realizzazione”; consentirà di evidenziare le regolarità contributive attestate in base al Dl 50/2017.

Viceversa, la circolare INPS sottolinea che per supportare l’attività istruttoria delle sedi si è provveduto a popolare in automatico il Tab “note azienda” della procedura intranet “Durc online”, con l’informazione relativa alla presenza per il codice fiscale di una dichiarazione ex art. 6, Dl 193/2016; consentirà all’operatore, in caso di esito di irregolarità conseguente all’ipotesi di definizione parziale dell’esposizione debitoria, di operare, in contraddittorio con il contribuente, la valutazione dell’esito della verifica.

 

Quadro normativo

 

Decreto interministeriale 30 gennaio 2015

Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193

Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50

Circolare INAIL 28 aprile 2017, n. 18

Circolare INPS 2 maggio 2017, n. 80

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