Doveva l’Ici il coniuge separato o divorziato titolare del cespite

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La Cassazione, nella sentenza n. 16514 depositata il 14 luglio 2010, interviene in merito all’onere del pagamento dell’Ici relativa alla casa (ex residenza coniugale) assegnata al coniuge divorziato, separando o separato affidatario dei figli.

I giudici spiegano che l’obbligo di pagare l’Ici sulla prima casa - i fatti risalgono all’epoca precedente all’esclusione dell’imposta citata - ricade sul coniuge titolare del cespite.

Infatti, dal momento che “con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio ... viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale ... non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento ... costituenti l’unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta”.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 4 - L'«ex» non paga l'Ici sulla casa assegnata – Piccolo

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