Doppio bonus per chi assume disabili con Assegno di inclusione

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Doppio bonus per chi assume disabili con Assegno di inclusione

A qualche mese di distanza dal Supporto per la Formazione e il Lavoro, attivo dal 1° settembre 2023, è divenuto operativo, dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione.

La prima, il SFL, è una misura di attivazione al lavoro tramite la partecipazione a progetti di formazione e accompagnamento al lavoro, qualificazione e riqualificazione professionale, politiche attive del lavoro, comunque denominate, progetti utili alla collettività e servizio civile universale.

La seconda, l’ADI, introdotta in sostituzione del Reddito di cittadinanza, è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale la cui percezione è subordinata al possesso di specifici requisiti e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Entrambe le misure sono state introdotte dal decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha istituito anche un nuovo incentivo all’assunzione per i datori di lavoro privati che assumono soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (articolo 10) e del Supporto per la formazione e il lavoro (articolo 12, comma 10).

L’INPS ha illustrato le caratteristiche del nuovo esonero contributivo con la circolare n. 111 del 29 dicembre 2023, rinviando a successivo messaggio le istruzioni per la sua fruizione e per la domanda.

Oggetto di attenzione, nella circolare citata, è anche il particolare regime di cumulabilità dell’esonero in parola con le altre riduzioni e sgravi vigenti.

Ed è su questo specifico aspetto che focalizzeremo l’attenzione nel presente contributo, previo un utile inquadramento dell’incentivo in trattazione.

Esonero per le assunzioni di beneficiari ASI e SFL

Preliminarmente è necessario ricordare le caratteristiche del nuovo esonero contributo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti che percepiscono l’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro introdotto dal decreto lavoro.

Datori di lavoro che possono accedere all’esonero

Datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo a condizione che inseriscano l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa

Rapporti di lavoro esonerabili

Assunzioni, anche a scopo di somministrazione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato.

Assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale.

Trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro

NOTA BENE: Le assunzioni/trasformazioni devono decorrere a fare data dal 1° gennaio 2024

Rapporti di lavoro non esonerabili

Assunzione di personale con qualifica dirigenziale

Rapporti di lavoro intermittente

Prestazioni di lavoro occasionale

Misura e durata

Per assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato: esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile (666,66 euro), per la durata di 12  mesi.

Per assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale: esonero nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (pari a 333,33 euro), per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro.

Per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato: nella misura del 100% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, per la durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data della trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all’assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, nella misura del 50% (complessivamente fino a un massimo di 24 mesi).

NOTA BENE: Sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL e la cd. contribuzione minore, ove dovuta.

Condizioni di spettanza dell’esonero

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato al rispetto:

  • dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (’articolo 31, decreto legislativo n. 150/2015)
  • delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori
  • e delle condizioni specifiche previste dal decreto lavoro.

Domanda all’INPS

Il datore di lavoro invia all’INPS, utilizzando il modulo di istanza on-line e predisposto dall’Istituto (ancora non disponibile), la domanda di ammissione all’agevolazione per conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante.

 

Cumulabilità con l’incentivo all’assunzione di disabili

Venendo ora al coordinamento con gli altri incentivi all’assunzione vigenti, l’INPS, con la circolare n. 111 del 29 dicembre 2023, ricorda che, per espressa disposizione di legge (articolo 10, comma 9, decreto lavoro), l’esonero contributivo per l’assunzione dei soggetti beneficiari del SFL o dell’ADI è cumulabile e aggiuntivo all’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili di cui all’articolo 13 della legge n. 68/1999.

Si ricorda che tale incentivo (economico) è riconosciuto per l’assunzione di lavoratori disabili fisici o con disabilità intellettiva e psichica che comporta una riduzione della capacità lavorativa nelle percentuali specificatamente previste dal legislatore

L’incentivo spetta al datore di lavoro privato per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale (anche a scopo di somministrazione) e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine.

L’incentivo spetta anche per le assunzioni a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, solo se riguardano lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

L’incentivo è di natura economica, calcolandosi, in percentuale, sulla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali erogata ai lavoratori disabili assunti (dal 35% al 70% in base alla natura e alla gravità della disabilità), per una durata di 36 mesi  (60 mesi in caso di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica)  per l’assunzione (o trasformazione) a tempo indeterminato e, per tutta la durata del rapporto non inferiore a 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato, dei lavoratori con disabilità intellettiva e psichica

Il datore di lavoro privato pertanto che dovesse assumere, dal 1° gennaio 2024, persone con disabilità per le quali è riconoscibile l’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili di cui all’articolo 13 della legge n. 68/1999 e beneficiarie del SFL o dell’ADI potranno cumulare l’esonero contributivo del decreto lavoro con l’incentivo economico. nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili.

Al riguardo, l’INPS chiarisce che per costi salariali devono intendersi la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali (articolo 2, paragrafo 31, Regolamento (UE) n. 651/2014)

Non operante il cumulo con l’esonero giovanile

Lo stesso articolo 10, comma 9, decreto lavoro dispone che l’esonero totale per l’assunzione di giovani e lavoratrici svantaggiate (articolo 1, commi 297 e 298, legge 29 dicembre 2022 n. 197) è compatibile e aggiuntivo rispetto all’incentivo in trattazione.

Al riguardo pero l’INPS, con la circolare n. 111 del 29 dicembre 2023, ricorda che gli esoneri contributivi per l’occupazione giovanile e femminile di cui alla legge di Bilancio 2023 si applicano alle sole assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 laddove l’incentivo del decreto lavoro trova applicazione per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2024.

Pertanto la cumulabilità tra i due incentivi non è operante.

Altri esoneri e riduzioni

A parte la cumulabilità con l’incentivo economico previsto per l’assunzione di lavoratori disabili, tutti gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente relativi alla contribuzione datoriale, non sono cumulabili con l’esonero al 100% dei contributi datoriali nel limite massimo di 8.000 euro annui previsto per le assunzioni stabili e le trasformazioni dei rapporti di lavoro di beneficiari ADI e SFL.

Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti

L’esonero è invece cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

Pertanto è cumulabile con l’esonero sui contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, applicabile anche per il periodo di paga 1° gennaio 2024- 31 dicembre 2024.

 

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