Dopo i sei mesi di gestazione, si ha diritto al congedo di maternità
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 20 aprile 2011
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Con messaggio n. 9042 del 2011, l’Inps specifica in quali casi le interruzioni di gravidanza possono essere considerate parti e quando semplici aborti, ai fini della maturazione del diritto al congedo di maternità o dell’indennità di malattia.
Nel testo del documento si legge che se l’interruzione avviene a decorrere dal 180esimo giorno dall’inizio della gestazione è da considerarsi parto e l’Inps riconoscerà alla donna il congedo di maternità e il trattamento previdenziale corrispondente. Viceversa, se l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza avviene prima del 180esimo giorno – cioè entro il 179esimo giorno dall’inizio della gestazione - si considera aborto e, dunque, alla donna viene riconosciuta l’indennità di malattia. La data dell’inizio della gestazione viene individuata calcolando a ritroso i 300 giorni dalla data presunta del parto.
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