Donazione simulata, prova con semplice controdichiarazione scritta

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Donazione simulata, prova con semplice controdichiarazione scritta

La prova della simulazione soggettiva di una donazione o comunque di un negozio concluso nella forma dell'atto pubblico non richiede, a sua volta, tale forma solenne ma può essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui questa è prodotta.

Difatti, ai sensi dell’articolo 1417 del Codice civile, la prova della simulazione tra le parti soggiace ad un requisito di forma scritta ad probationem tantum, non anche a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto ad substantiam per l’atto della cui simulazione si tratta.

E’ questo il principio di diritto enunciato dai giudici della Seconda sezione civile di Cassazione nell’ordinanza n. 18204 del 24 luglio 2017 di annullamento, con rinvio, di una pronuncia di merito.

La vicenda in esame aveva avuto ad oggetto la domanda di accertamento della simulazione di una donazione obnuziale e di vendita di beni immobili, domanda basata sulla sussistenza di due controdichiarazioni coeve agli atti di riferimento, riportare su di un unico foglio sottoscritto dalla parte convenuta, in cui si affermava che i due trasferimenti immobiliari dovevano intendersi effettuati anche in favore del figlio della donante, odierna attrice.

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