Dogane. Requisiti per ottenere l’autorizzazione di destinatario registrato
Pubblicato il 05 giugno 2017
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Con la modifica operata all’art.8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 da parte della legge n. 232/2016, si è inteso rafforzare la tutela dell’interesse fiscale nei confronti di esercenti titolari di depositi commerciali, muniti di licenza di esercizio, che intendono agire anche come destinatari registrati.
L’esercente, munito di autorizzazione ad operare nella veste di destinatario registrato, può entrare nella disponibilità materiale di prodotti in sospensione da accisa quanto alla sola ricezione dei medesimi e lo identifica quale soggetto obbligato.
La circolare n. 8/D del 1° giugno 2017 dell’agenzia delle Dogane identifica i requisiti necessari e per accedere alla qualifica di destinatario registrato.
Un requisito oggettivo primario è da trovarsi nell’esclusiva disponibilità di un deposito di adeguata capacità che sia dotato di sicurezza ed agibilità per permettere di effettuare le attività di accertamento sul prodotto ricevuto, compresa l’adozione di misure di controllo interno da valutare in misura proporzionale al livello di pericolosità fiscale dei prodotti detenuti. Il deposito deve essere tale da consentire l’esercizio dell’attività come destinatario registrato e, in particolare, deve garantire l’osservanza dei vincoli di circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa.
Deve essere poi assicurata la separata detenzione, fisica, dei prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo da quelli pervenuti assoggettati ad accisa, indipendentemente dal successivo pagamento dell’imposta gravante sui primi e fino alla loro estrazione dal deposito.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi per ottenere l’autorizzazione, la circolare n. 8/D/2017 mette in luce che gli Stati membri applicano criteri rigorosi nella concessione dell’autorizzazione. Questa viene negata se il soggetto ha subito condanne definitive per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare nel quinquennio antecedente la richiesta oppure se ha in corso procedure concorsuali o è stato sottoposto a tali procedure nel quinquennio che precede l’istanza oppure se ha commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni riguardanti l’accisa, l’Iva e i tributi doganali.
In ultimo, si richiede che il soggetto istante possieda una adeguata capacità economica e finanziaria dimostrabile attraverso le scritture contabili ed il fatturato globale realizzato nel biennio precedente.
Presentazione dell’istanza
E’ necessario presentare la domanda all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito, corredata da tutte le informazioni utili ai fini del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi.
Deve accompagnare l’istanza la planimetria aggiornata del deposito ed una dettagliata relazione tecnica che ne descrive l’assetto impiantistico e gli strumenti installati per la determinazione quantitativa delle merci introdotte ed estratte.
L’autorizzazione non può essere rilasciata se il destinatario registrato non presta idonea garanzia.
Tra gli obblighi ricadenti sul destinatario registrato vi è quello di trasmettere periodicamente in forma telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati giornalieri delle contabilità relative alle movimentazioni dei prodotti ricevuti in regime sospensivo ed al debito d’imposta.
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