Documento unico di circolazione in Gazzetta
Pubblicato il 26 giugno 2017
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2017, è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 98 del 29 maggio 2017, sulla “Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della Legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Con il provvedimento, viene sancito che, a partire dal 1° luglio 2018, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva Ue n. 1999/37/CE, costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati.
In detta carta di circolazione, denominata, appunto, “documento unico”, sono contenuti:
- i dati tecnici del veicolo;
- i dati di intestazione del veicolo;
- i dati validati dal PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;
- i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.
Nello stesso documento unico annotati anche i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.
Semafori con il “countdown”
Sempre in tema di circolazione stradale, si segnala che il 19 giugno 2017, è stato invece pubblicato, sempre in Gazzetta, un Decreto del ministero dei Trasporti, datato 27 aprile 2017, contenente le “Caratteristiche per omologare e installare dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici”.
Il decreto, la cui intestazione originaria è stata oggetto di rettifica a seguito di errata corrige segnalata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno, racchiude le norme sull’omologazione e l'installazione di dispositivi per la visualizzazione del tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, denominati “countdown”
Le relative disposizioni, per espressa previsione, si applicano decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale.
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