Docente che svolge lezioni private: tassazione

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Docente che svolge lezioni private: tassazione

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 63 dell’8 marzo 2024, specifica gli adempimenti fiscali a cui è tenuto il docente titolare di cattedra in una scuola statale che intende lavorare part-time per svolgere lezioni private.

L’istante, autorizzato dalla propria dirigente scolastica all'esercizio della libera professione, in possesso di partita Iva, è intenzionato a chiuderla ritenendo che per lo svolgimento di lezioni private da parte dei docenti non sia necessaria.

Dissente, su tal punto. l’Agenzia delle Entrate.

Sostitutiva del 15% per compensi da lezioni private

Ripercorrendo la normativa di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), emerge che i compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sono soggetti ad un'imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali con l'aliquota del 15 per cento.

E’ sempre possibile avvalersi della tassazione nei modi ordinari.

Si tratta di un regime speciale di carattere sostitutivo ai fini della tassazione del reddito, che prevede l’applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi derivanti dallo svolgimento di lezioni private e ripetizioni in luogo di quella ordinaria.

Le somme tassate con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 nulla dispone con riferimento all’imposta sul valore aggiunto; dunque sono applicabili le ordinarie norme. In particolare va verificata la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale.

Rientrano tra le prestazioni di servizio a cui si applica l’Iva lo svolgimento di lezioni private essendo prestazioni eseguite verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere.

Prova ne è la previsione dell’esenzione dall’imposta per le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.

E sussiste anche il requisito dell’abitualità visto che il docente impartisce con regolarità le lezioni.

Docente che svolge lezioni private: tassazione

Posto che il regime speciale e quello forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono tra loro incompatibili, l’Agenzia delle Entrate ritiene, nella risposta n. 63/2024, che il docente sia tenuto a possedere la partita Iva e scegliere tra:

  • applicare il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014, con tassazione ai fini Irpef con l'aliquota del 15 per cento, senza applicazione dell'Iva, ma con obbligo di fatturazione;
  • applicare il regime speciale di cui alla legge n. 145 del 2018, versando l'imposta sostitutiva Irpef del 15 per cento sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione e in regime di esenzione Iva.
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