Dl Semplificazioni, novità per reverse charge e sostituti d’imposta
Pubblicato il 20 giugno 2022
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Tra le numerose norme che costituiscono il nuovo Decreto Semplificazioni – approvato dal CdM il 15 giugno e di cui si attende la pubblicazione in G.U. – c’è anche quella della proroga fino al 31/12/2026 dello strumento del reverse charge avente la funzione di combattere le frodi. Novità anche per i sostituti che prestano assistenza fiscale ai dipendenti.
Iva, reverse charge portato al 2026
Già l’Unione Europea, con direttiva 2022/890 del Consiglio del 3 giugno 2022, modificando la precedente 2006/112/CE, ha fatto slittare la scadenza per l’applicazione del reverse charge Iva – in scadenza il 30 giugno 2022 – di quasi 4 anni. Ora il Governo italiano ha codificato il differimento in una norma.
Le operazioni per cui vale la proroga sono:
- le cessioni di telefoni cellulari, riferite alla fase distributiva che precede il commercio al dettaglio;
- le cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87 e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
Cosa accade con il reverse charge
Generalmente, nelle operazioni di cessioni di beni il venditore emette fattura, applica l’Iva e la versa; l’acquirente, se soggetto a Iva, la può detrarre.
Con il meccanismo dell’inversione contabile, l’Iva viene applicata e versata (ed eventualmente detratta) dall’acquirente. Il venditore emette fattura senza inserire l’Iva e l’acquirente integra la fattura o emettere l’autofattura (a seconda dei casi).
Sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale
Nell’atteso testo del Decreto Semplificazioni presente anche un nuovo procedimento per i sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale ai dipendenti: le schede con le scelte dell'8, 5 e 2 per mille saranno trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Dunque le buste non saranno più consegnate materialmente.
L’attuazione richiede, però, l’approvazione del Garante per la protezione dei dati personali vista la natura riservata della scelta dei contribuenti.
Sarà, poi, un provvedimento agenziale a fissare le modalità del procedimento di invio telematico.
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