DL Lavoro e welfare, le novità

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DL Lavoro e welfare,  le novità

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Welfare aziendale ed erogazione dei cd. fringe benefits: dal dl lavoro emergono nuove misure secondo le linee guida interpretative contenute nel dossier parlamentare, in attesa che vengano emanate le opportune istruzioni applicative.

L'articolo 40 del decreto lavoro introduce, per il periodo d'imposta 2023, un nuovo e più favorevole regime transitorio di esenzione fiscale (e contributiva) per i fringe benefits erogati dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti con figli.

Più nel dettaglio, la norma dispone che, limitatamente al periodo d'imposta 2023, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Sempre sulla base dell’articolo 40 del decreto lavoro, per il periodo d’imposta 2023, il datore di lavoro che cede beni o presta servizi al lavoratore dipendente dovrà avere riguardo alla condizione familiare del medesimo.Pertanto, una volta accertato che il lavoratore dipendente:

  • ha figli fiscalmente a carico, il datore di lavoro potrà erogare fringe benefits nel nuovo limite di esenzione pari a 3.000 euro 
  • non ha figli fiscalmente a carico, il datore di lavoro dovrà osservare quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR che dispone che non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro

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