Dl infrastrutture convertito in legge: novità per il processo penale in Cassazione

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Dl infrastrutture convertito in legge: novità per il processo penale in Cassazione

Nella seduta del 5 agosto 2024, l'Aula del Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del Decreto legge "Infrastrutture" (Dl n. 89/2024).

Si tratta del provvedimento recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

Processi penali in Cassazione: le modifiche contenute nel Dl

In materia di giustizia, l'articolo 11 del Decreto legge introduce misure urgenti per l’efficienza del processo penale che riguardano i procedimenti davanti alla Corte di cassazione.

Il ritocco si sostanzia in una revisione dei tempi e delle modalità previste per le richieste di trattazione orale del ricorso.

Sono introdotte, in particolare, modifiche agli articoli:

  • 610 del Codice di procedura penale, concernente gli atti preliminari del procedimento davanti alla Cassazione;
  • 611 del Codice di procedura penale, sul relativo procedimento.

L'intervento è stato messo a punto in vista dell’imminente entrata in vigore della disciplina del processo penale di legittimità, introdotta dal Decreto legislativo n. 150/2022 (attuativo della c.d. riforma Cartabia), che ha previsto il ricorso al rito cartolare per le impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024.

Richiesta di trattazione in pubblica udienza o in udienza camerale partecipata

Il differimento disposto con Decreto legge n. 215/2023 ha infatti reso urgente un aggiustamento della disposizione di cui all’art. 611 c.p.p., nella parte in cui regola la possibilità, per il procuratore generale presso la Corte di cassazione e per il difensore legittimato, di chiedere che la decisione venga assunta in pubblica udienza o mediante trattazione in camera di consiglio con la partecipazione degli stessi.

Il Decreto legge, in particolare, dispone che le richieste di trattazione in pubblica udienza o in udienza camerale partecipata siano presentate entro un termine computato a ritroso rispetto alla data dell’udienza (termine perentorio, rispettivamente, di venticinque o quindici giorni liberi).

Le predette richieste "sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato" entro il termine perentorio:

  • di venticinque giorni liberi prima dell'udienza;

ovvero

  • di quindici giorni liberi prima dell’udienza "nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127".

Il termine previgente, fissato in 10 giorni dalla ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza, è quindi sostituito dal termine perentorio di almeno 25 giorni liberi prima dell’udienza ovvero 15 giorni liberi nel caso di udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti.

Termini per motivi nuovi e memorie

Inoltre, si prevede che nei procedimenti da trattare in camera di consiglio con comparizione delle parti "i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni".

I termini del procedimento sono ossia differenziati a seconda che la trattazione avvenga in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti ovvero con la partecipazione di queste ex art. 127 c.p.p..

Nel caso di trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, rimane ferma la disciplina previgente, in forza della quale fino a quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.

Nell'ipotesi di camera di consiglio partecipata ex art. 127 c.p.p., invece, il termine per la presentazione di motivi nuovi e memorie è ridotto da 15 a 10 giorni e quello per le memorie di replica da 5 a 3 giorni.

Atti preliminari

Con il ritocco relativo all'art. 610 c.p.p. si è inteso chiarire il rapporto tra l’avviso di cui al comma 5 dell’art. 610 (sulla tipologia del procedimento) e la disciplina effettiva dell’udienza, che consegue al disposto dell’art. 611 c.p.p.

Nell’art. 610 c.p.p., inoltre, sono stati collocati i termini di comparizione anche per i procedimenti da trattare ex art. 127 c.p.p., ovverosia in camera di consiglio con la partecipazione delle parti.

Segnatamente, viene modificato l’art. 610 c.p.p., comma 5, al fine di coordinare la disciplina recata dalla citata riforma del procedimento in cassazione con le disposizioni che regolano i contenuti ed i tempi dell’avviso di fissazione dell’udienza.

E' previsto così:

  • che l’avviso al procuratore generale e ai difensori, cui la cancelleria deve provvedere almeno trenta giorni prima dell’udienza, contenga l’avvertimento che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio senza la presenza delle parti, salvo quanto previsto dall’art. 611 sopra richiamato;
  • che nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 c.p.p., il termine per l’avviso è ridotto ad almeno venti giorni prima dell’udienza.

Applicazione delle modifiche

Le modifiche apportate agli articoli 610 e 611 c.p.p., per espressa previsione, si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

Differimento decorrenza dell’abolizione del vincolo sportivo

Tra le altre previsioni, il decreto legge provvede, attraverso il suo articolo 12, al differimento, dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025, del termine di decorrenza dell’abolizione del vincolo sportivo degli atleti per i tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest’ultima data, senza soluzione di continuità.

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