Dl Immigrazione e sicurezza: legge di conversione e testo coordinato in GU

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Dl Immigrazione e sicurezza: legge di conversione e testo coordinato in GU

Nella seduta del 18 dicembre 2020, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Dl n 130/2020, cosiddetto Decreto “immigrazione e sicurezza”.

Il Decreto legge, si rammenta, contiene disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

In particolare, il Dl ha riscritto la disciplina sull’immigrazione, anche attraverso la previsione di disposizioni sui requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per esigenze di protezione del cittadino straniero e la riforma del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione.

Incluse, nel testo, anche disposizioni volte a rafforzare la sicurezza pubblica, implementando le misure del divieto di ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento o nelle loro adiacenze (cosiddetto “Daspo urbano”) e rafforzando le norme volte al contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web.

La legge di conversione n. 173 del 18 dicembre 2020 e il testo coordinato del Decreto legge n. 130/2020 sono stati già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020.

Flussi e permessi per motivi di lavoro, novità in sede conversione

Tra le novità introdotte in sede di conversione si segnalano, in primo luogo, alcune modifiche in tema di politiche migratorie e permessi di soggiorno per motivi di lavoro, per quanto riguarda le previsioni del Testo unico immigrazione relative al DPCM che stabilisce annualmente i flussi di ingresso di stranieri non appartenenti all'Ue per motivi di lavoro, subordinato o autonomo (cosiddetto "decreto flussi").

Si prevede, in particolare, che in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri possa provvedere, in via transitoria, con proprio decreto; contestualmente, viene soppresso il termine del 30 novembre di ciascun anno e il limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato, attualmente previsti.

Da segnalare, a seguire, l’ulteriore estensione del novero di permessi di soggiorno convertibili in permessi per motivi di lavoro, attraverso l’inclusione dei permessi di soggiorno per cure mediche dovute a gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie.

Il decreto legge – si rammenta – già aveva disposto un ampliamento delle tipologie dei permessi di soggiorno convertibili in permessi per motivi di lavoro, ricomprendendo, nella relativa categoria, i permessi:

  • per protezione speciale;
  • per calamità;
  • per residenza elettiva;
  • per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide;
  • per attività sportiva;
  • per lavoro di tipo artistico;
  • per motivi religiosi e assistenza ai minori.

A questi, come detto, si aggiungono ora anche i permessi di soggiorno per cure mediche dovute a gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie.

Gli altri ritocchi

Tra le altre novità, inserite in sede parlamentare, si segnalano:

  • la possibilità di assegnare anche agli enti del terzo settore i beni sequestrati nel corso di operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina;
  • la previsione del soggiorno di breve durata - ossia per un periodo non superiore a centocinquanta giorni - per gli studenti di filiazioni universitarie straniere;
  • la possibilità di procedere con audizioni a distanza per quanto riguarda la procedura di esame delle domande di protezione internazionale;
  • la riduzione a 24 mesi, prorogabili fino a 36, del termine massimo per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento agli stranieri della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione.
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