DL caro energia: bonus carburante, CIG e esonero contributivo

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DL caro energia: bonus carburante, CIG e esonero contributivo

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Il decreto legge, licenziato dal Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2022, contiene misure che spaziano in diversi ambiti, tra cui anche in materia di lavoro.

Analizziamo di seguito le novità in vigore da oggi, 22 marzo 2022, per I datori di lavoro privati.

Bonus carburante ai dipendenti

L'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2022 prevede che, per l’anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorra alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

26 settimane aggiuntive per la CIGO

Con una modifica all’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, già oggetto di riforma ad opera della legge di Bilancio 2022, l'articolo 11 del decreto legge n. 21 del 2022 riconosce ai datori di lavoro in crisi, destinatari delle integrazioni salariali ordinarie (articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015) e che non possono più ricorrere alla CIGO per esaurimento dei limiti di durata, in deroga alle regole sulla durata dei trattamenti (articoli 4 e 12 del D.Lgs. n. 148/2015 ), di chiedere ulteriori 26 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale, fruibili fino al 31 dicembre 2022.

Le nuove settimane di CIGO sono concesse nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora da questo emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Imprese destinatarie della CIGO in base all'articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015

a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;

b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

i) imprese addette all'armamento ferroviario;

l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

CIG per le imprese del settore turistico e altre imprese

Lo stesso articolo 11 del decreto legge n. 21 del 2022 aggiunge all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 11-sexies che riconosce ai datori di lavoro:

- che occupano fino a 15 dipendenti e in situazioni di crisi nell'anno 2022,

- rientranti nei settori del turismo, della ristorazione e attività ricreative (identificati con i codici Ateco indicati nell'Allegato I al decreto legge in parola),

- rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 29 (Fondo di integrazione salariale) e 40 (Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà),

- che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni,

un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.

Il trattamento, erogato in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, è concesso nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Se, dall'attività di monitoraggio dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, può rimodulare le risorse.

CIG senza contributo addizionale

Per fronteggiare gli effetti economici della crisi ucraina, il legislatore esonera dal pagamento della contribuzione addizionale (articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) i datori di lavoro del settore della siderurgia, del legno, della ceramica, dell'automotive e dell'agroindustria (i codici Ateco sono indicati nell'Allegato A al decreto legge n. 21 del 2022) che, dal 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Agevolazione contributiva per personale di aziende in crisi

L'articolo 12 del decreto legge n. 21 del 2022 prevede un'agevolazione contributiva per l'assunzione di personale di aziende in crisi.

L'esonero contributivo totale di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (trattasi dell'esonero a sostegno dell'occupazione giovanile) e riconosciuto (dall'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) anche ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, è ora esteso ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento.

In caso di assunzione di lavoratori in NASpI, i datori di lavoro che fruiscono dell'esonero contributivo totale in parola non possono cumulare il beneficio previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Si ricorda che tale disposizione prevede che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono NASpI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

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