Divieto di retribuzione in contanti sotto la lente dell'INL

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Divieto di retribuzione in contanti sotto la lente dell'INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota del 10 settembre 2018, n. 7369 con la quale fornisce, ai propri ispettori, ulteriori precisazioni in ordine alle modalità di verifica dell’osservanza degli obblighi a carico dei datori di lavoro, introdotti dalla legge di bilancio del 2018 (legge del 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n. 302 del 27 dicembre 2017) relativi alla corresponsione della retribuzione mediante modalità esclusivamente tracciabili.

Le indicazioni operative contenute nella nota esaminata sono state concordate dall’INL con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro; condivise con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Stop ai contanti per il pagamento della retribuzione

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro ed i committenti non possono più corrispondere ai lavoratori e ai collaboratori la retribuzione (o compenso) nonché ogni anticipo di essa, per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Come anticipato, tale divieto è stato sancito dalla legge di bilancio 2018, con il fine di garantire maggiore trasparenza nella corresponsione degli emolumenti ai lavoratori, a tutela dei diritti dei lavoratori stessi, nonché al fine di contrastare il fenomeno dell’economia sommersa.

Il divieto di uso del contante è previsto per qualsiasi rapporto di natura lavorativa, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione, sia essa autonoma o subordinata, nonchè per i rapporti di lavoro instaurati, in qualsiasi forma, dalle cooperative con i propri soci.

Lo stesso vale per i contratti subordinati a tempo determinato o intermittenti, ovvero per i rapporti di lavoro autonomo occasionali, previsti dall’art. 2222 del c.c.

Ad ogni modo, sono esclusi dal divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni:

  • i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni;

  • i rapporti di lavoro domestico.

 

NB! Qualora la retribuzione sia superiore ai 2.999,99 euro, il datore di lavoro è tenuto a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 (G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007) in relazione al divieto al trasferimento di denaro contante in caso di importo pari o superiore a 3.000 euro.

In ipotesi di violazione della disposizione, il datore di lavoro rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Le modalità consentite per il pagamento della retribuzione

Attualmente, le modalità di pagamento della retribuzione e dei compensi consentite sono:

- bonifico (bancario o postale) sul conto - identificato dal codice IBAN - indicato dal lavoratore;

- strumenti di pagamento elettronico;

- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (risulta considerato comprovato l’impedimento qualora il delegato sia: il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni).

Si precisa che il pagamento della retribuzione effettuato con l’utilizzo di denaro contante comporta violazione dell’obbligo sopra descritto e applicazione, da parte degli organi di vigilanza, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

 

NB! Al fine di assicurare la massima tracciabilità delle somme ricevute a titolo di retribuzione, la legge di bilancio 2018 ha specificato che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

I chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Con la nota esaminata, l’Ispettorato ha ribadito a chiare lettere che il divieto di pagamento in contanti riguarda ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo della stessa.

Tuttavia, le somme dovute a diverso titolo, quali quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio) potranno continuare ad essere corrisposte in contanti.

Viceversa, l’indennità di trasferta va ricompresa nell’ambito degli obblighi di tracciabilità.

Inoltre, l’INL ritiene che possa essere considerato lecito il pagamento in contanti al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • nel caso in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato in contanti presso lo sportello bancario ove il datore abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni, poichè risulterebbe comunque assicurata la finalità antielusiva della norma, tenuto conto che il pagamento è effettuato dalla banca e risulta sempre tracciabile anche ai fini di una possibile verifica da parte degli organi di vigilanza;

  • in caso di pagamento con il vaglia postale, purché sia emesso con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, vi sia la clausola di non trasferibilità (eccetto se il vaglia sia di importo inferiore a 1000 euro) e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione (vale dire l’indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/ beneficiario, la data e l’importo dell’operazione nonché il mese di riferimento della retribuzione).

Lo svolgimento della verifica ispettiva dell'INL

Nell’ipotesi in cui risulti dubbia l’effettiva corresponsione della retribuzione attraverso tali strumenti, gli organi di vigilanza possono procedere ad un controllo ulteriore, che si differenzia nelle modalità in base al sistema di pagamento adottato.

Vediamo le singole casistiche.

Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore

L’istanza di verifica va indirizzata alla filiale dell’Istituto di credito ove è acceso il conto corrente del datore di lavoro, identificato mediante IBAN, dal quale è stato disposto il bonifico.

A tal fine, l’istanza dell’Ufficio ispettivo dovrà indicare i codici IBAN identificativi dei conti presso i quali i lavoratori (beneficiari del bonifico) hanno richiesto l’accredito degli stipendi.

Invece, nel caso in cui il lavoratore abbia dato, per iscritto, indicazione di accreditare le somme su conto corrente intestato a soggetto diverso, alla banca dovranno essere comunicati i dati (nome e cognome e IBAN) dei titolari dei relativi conti.

In proposito, si fa presente che la banca del datore di lavoro potrà verificare se nel periodo di riferimento sono stati disposti ordini di bonifico in favore del/i codice/i IBAN indicati e restituire, per ciascun bonifico, le seguenti informazioni:

  • data di regolamento;

  • codice identificativo dell’operazione (TRN-Transaction Reference Number, anche noto come CRO-Codice Riferimento Operazione);

  • importo.

La banca ordinante può confermare l’avvenuta esecuzione e il regolamento del bonifico in favore dei codici IBAN indicati e segnalare l’eventuale storno dell’operazione, ricevibile entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione.

La banca non può, invece, dare certezza circa la definitività del pagamento, stanti le possibili ipotesi di richiamo del bonifico, che intervengono anche a notevole distanza di tempo.

 

Strumenti di pagamento elettronici

Nelle ipotesi in cui il pagamento della retribuzione, o di parte di essa, avvenga mediante strumenti di pagamento elettronici, gli Uffici dovranno fornire alla banca del datore di lavoro le stesse informazioni previste per i pagamenti eseguiti a mezzo bonifico (codice IBAN del beneficiario) e riceveranno dalla stessa le informazioni sopraindicate.

I pagamenti effettuati in favore di una carta di pagamento dotata di IBAN vengono, infatti, eseguiti dalle banche tramite bonifico.

Il versamento dello stipendio su una carta prepagata non dotata di IBAN si realizza, invece, mediante un’operazione di ricarica della carta stessa.

L’avvenuto pagamento può, in questo caso, essere dimostrato unicamente dal datore di lavoro, esibendo la ricevuta rilasciata dalla Banca che ha emesso la carta (banca issuer), nella quale sono riportate data ed importo della ricarica.

 

Pagamento in contanti attraverso conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento e attraverso conto corrente/conto di pagamento ordinario

Gli Uffici dovranno comunicare alla banca del datore di lavoro il codice fiscale e i dati anagrafici (nome e cognome) dei lavoratori. La banca, svolte le opportune verifiche, può segnalare quanto segue:

  • il lavoratore ha riscosso le somme, specificando data e importo erogato;

  • la retribuzione è stata messa a disposizione ma il lavoratore non ha ancora provveduto al ritiro delle somme;

  • le somme messe a disposizione sono state restituite al datore di lavoro per superamento dei termini di giacenza (solitamente, le somme sono a disposizione per un periodo di tempo limitato, ad es. 30 o 60 giorni).

 

Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato

Nelle ipotesi di versamento tramite assegni bancari, gli Uffici potranno chiedere evidenza degli stessi, tratti e pagati sul conto del datore di lavoro, in un determinato periodo di tempo.

In particolare, specificando nell’istanza il numero dell’assegno consegnato al lavoratore, l’Istituto di credito del datore di lavoro potrà fornire le seguenti informazioni: importo, codice ABI e codice CAB della banca che ha negoziato l’assegno (quella presso la quale l’assegno è stato versato per l’incasso), data pagamento, eventuale esito dell’assegno. Si precisa che l’Istituto di credito del datore di lavoro può non conoscere il soggetto in favore del quale l’assegno è stato emesso e pagato (qualora l’assegno sia passibile di girata – importo inferiore a 1.000 euro – il beneficiario potrebbe essere diverso dal soggetto che ha incassato il titolo).

Inoltre, laddove si rendesse necessario, sulla base delle informazioni ricevute dall’Istituto di credito del datore di lavoro, in particolare grazie ai codici ABI e CAB della banca negoziatrice, il personale ispettivo potrà rivolgere a quest’ultima un’istanza per avere indicazioni sul soggetto che ha versato ed incassato l’assegno.

Laddove il pagamento della retribuzione sia effettuato a mezzo assegno circolare di cui il datore di lavoro abbia fatto richiesta di emissione presso una banca ove intrattiene un rapporto di conto ovvero ha versato delle somme, quest’ultima – in aggiunta alle informazioni sopra indicate per gli assegni bancari – potrà fornire evidenza del beneficiario in favore del quale il titolo è stato emesso. Anche in questo caso, gli Uffici richiedenti la verifica dovranno fornire all’Istituto di credito gli estremi del numero identificativo dell’assegno circolare.

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota n. 7369 del 10 settembre 2018

 

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