Distanze legali tra edifici. Competenza regionale circoscritta
Pubblicato il 29 maggio 2017
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La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge regionale del Veneto n. 4/2015, art. 8 comma 1 lett. a), laddove disciplina le distanze tra fabbricati al di fuori dell’ambito di competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, in violazione del limite assegnato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Con l’occasione la Corte costituzionale chiarisce che alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo se ciò sia giustificato dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. Se da un lato, in altre parole, non può essere del tutto esclusa una competenza legislativa regionale relativa alla distanza tra edifici, dall'altro essa, interferendo con l’ordinamento civile, è rigorosamente circoscritta al suo scopo – il governo del territorio – che ne detta anche le modalità di esercizio.
Deroga alle distanze legittima se riguarda piani particolareggiati
La deroga alla disciplina delle distanze realizzata con legge urbanistica deve in conclusione ritenersi legittima allorché faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati (gruppi di edifici) che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, che evidenzino, cioè, una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio – dimensionali ed architettonici delle varie costruzioni considerate come fossero un edificio comune (D.m. n. 1444/1968 art. 9).
Ora una tale conclusione – secondo la Consulta con sentenza n. 41 del 24 febbraio 2017 – non può essere estesa al riferimento che la norma regionale qui censurata fa “agli interventi disciplinati puntualmente”. La seguente espressione, difatti, appare in contrasto con lo stringente contenuto che una siffatta previsione dovrebbe assumere, destinata cioè a legittimare deroghe al di fuori di un’adeguata pianificazione urbanistica. L’assenza di precise indicazioni, in altri termini, non consente di attribuire agli interventi in questione un perimetro di azione necessariamente coerente con l’esigenza di garantire omogeneità di assetto a determinate zone del territorio; del resto lo stesso riferimento alla puntualità che dovrebbe caratterizzarli, si presta, sul piano semantico, a legittimare anche interventi diretti a singoli edifici, in aperto contrasto con le indicazioni interpretative sopra fornite.
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