COVID-19. Mascherine, l’agevolazione non vale per le generiche

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COVID-19. Mascherine, l’agevolazione non vale per le generiche

L’aliquota Iva per le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza COVID-19 è al centro di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le mascherine generiche sono soggette a Iva ordinaria (22%), restando fuori dall’agevolazione dell’art. 124 del decreto Rilancio - dl 34/2020.

L’Agenzia, con la circolare n. 12 del 30 maggio 2020, scioglie i dubbi di alcune associazioni di categoria in merito alle seguenti tematiche:

  • decorrenza dell’applicazione della riduzione dell’aliquota Iva al 5%;
  • tassatività dell’elencazione dei beni fornita dall’art. 124, comma 1;
  • esatta indicazione dei codici TARIC per i beni elencati dall’art. 124, comma 1.

L’ultimo punto è risolto con l’allegata tabella dei codici delle corrispondenti voci della tariffa doganale (TARIC).

Il Codice Addizionale Q101 indicherà, fino al 31 dicembre 2020, nella casella 33 del DAU i prodotti esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 124, comma 2, DL 19 maggio 2020, n. 34.

COVID-19. Agevolazione DM/DPI. Ambito di applicazione

L’agevolazione del decreto Rilancio si applica soltanto alle mascherine rientranti tra i dispositivi medici o tra i dispositivi di protezione individuale elencati nel numero 1-ter, aggiunto dall’articolo 124, comma 1 alla Tabella A, Parte II-bis allegata al dpr n. 633/72, in cui sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”.

L’elenco è tassativo e non meramente esemplificativo.

Si ricorda che le mascherine generiche (o filtranti) non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI)

COVID-19. Agevolazione DM/DPI. Decorrenza e irretroattività

La circolare chiarisce che dal 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale) e fino al 31 dicembre 2020:

  • le operazioni relative ai beni elencati nel numero 1-ter della Tabella A, Parte II-bis, sono esenti dall’Iva;
  • dal 1° gennaio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l’aliquota Iva nella misura del 5%.

La riduzione non è retroattiva. Non rileva, ai fini della presunta retroattività, neanche una lettura estensiva della Decisione della Commissione Europea 491/2020 del 3 aprile 2020, che, pur ispirata dalla finalità di consentire agevolazioni fiscali alle importazioni aventi ad oggetto una determinata tipologia di beni utili per la prevenzione e la lotta al contagio da COVID-19, ha caratteristiche sue proprie, per scopo delle transazioni e platea dei soggetti beneficiari.

Allegati Anche in
  • edotto.com - Edicola del 26 maggio 2020 - Dogane: Iva esente per i beni anti Covid-19 - Moscioni

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