Intelligenza artificiale: le misure sulla Giustizia

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Intelligenza artificiale: le misure sulla Giustizia

Nella seduta del 23 aprile 2024, il Consiglio dei ministri ha approvato il testo di un disegno di legge recante “Disposizioni in materia di intelligenza artificiale”.

Intelligenza artificiale: il disegno di legge del Governo

Il provvedimento individua, in primo luogo, una serie di principi regolatori al fine di promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile degli strumenti di intelligenza artificiale (IA).

L'intento del Legislatore è quello di riequilibrare il rapporto tra le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio.

Sono introdotte, a seguire, delle disposizioni di settore che riguardano gli ambiti della sanità e disabilità, del lavoro e della Pubblica amministrazione, dell'attività giudiziaria e della Cybersicurezza nazionale. 

Di seguito sono disciplinate misure in tema di strategia nazionale, autorità nazionali, azioni di promozione, mentre le ultime disposizioni del provvedimento sono dedicate alla tutela del diritto di autore e alle sanzioni penali.

Intelligenza artificiale: le misure Giustizia 

Le misure di specifico interesse del settore Giustizia riguardano l'attività giudiziaria, la tutela degli utenti e il diritto d’autore, la disciplina penale.

Viene disciplinato, in primo luogo, l'utilizzo dell'IA nell’ambito dell'amministrazione della giustizia.

IA nell'attività giudiziaria: solo per attività strumentali e di supporto

Ai sensi delle nuove previsioni, i sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati esclusivamente per finalità strumentali e di supporto.

L'utilizzo dell'IA, segnatamente, è ammesso:

  • per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario;
  • per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, anche finalizzata all’individuazione di orientamenti interpretativi.

Le decisioni restano riservate ai magistrati

Rimangono, invece, attività riservate al magistrato:

  • la decisione sull’interpretazione della legge;
  • la valutazione dei fatti e delle prove;
  • l’adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza.

Le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale sono assegnate alla competenza esclusiva del tribunale civile.

Diritto d'autore e tutela degli utenti

Ulteriori misure riguardano, come anticipato, la tutela degli utenti e il diritto d’autore.

Identificazione dei contenuti prodotti dall'intelligenza artificiale

In primo luogo, il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi viene modificato mediante l'introduzione di misure volte a favorire l’identificazione e il riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici.

Si prevede, in particolare, che i contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici che siano stati completamente o parzialmente generati, modificati o alterati dai sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, devono avere un elemento o segno identificativo.

I contenuti che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, ossia, devono essere contrassegnati con un segno distintivo, anche in filigrana o marcatura incorporata con l’acronimo IA.

Nel caso di audio, l'elemento identificativo può essere rappresentato da annunci audio o con tecnologie adatte a consentirne il riconoscimento.

L'identificazione dovrà essere presente sia all'inizio che alla fine del contenuto.

A questa "marchiatura" fanno eccezione le opere manifestamente creative, satiriche, artistiche o fittizie, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi.

Secondo quanto previsto, le misure attuative saranno definite con specifico regolamento dell’AGCOM.

Opere generate con l’ausilio dell'IA: tutela del diritto d’autore

Viene modificata, a seguire, anche la Legge sul diritto d’autore, attraverso la previsione di una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale.

Si assicura, in particolare, l’identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore.

Inoltre, la riproduzione e l’estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, sono consentite solo in conformità con le norme sul diritto d'autore e, segnatamente, con quanto disposto negli articoli 70-ter e 70- quater.

Stretta penale in caso di illecito utilizzo IA

Sul fronte penale, il disegno di legge introduce un corposo pacchetto di misure che si sostanziano nella previsione di una nuova fattispecie di reato, di una circostanza aggravante comune e di alcune aggravanti speciali, connesse all’impiego dell’intelligenza artificiale. 

Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di IA: nuovo reato

Si introduce, in primo luogo, il nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di IA.

La fattispecie punisce, con la pena da uno a cinque anni di reclusione, l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità e laddove dal fatto derivi un danno ingiusto ad altri.

Aggravanti e delega penale al Governo

Sono previsti, a seguire:

  • una circostanza aggravante per i reati perpetrati con l’utilizzo di sistemi di IA, quando gli stessi abbiano costituito mezzo insidioso, o quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la difesa o aggravato le conseguenze del reato; 
  • un’ulteriore aggravante per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell’IA, prova ad alterare i risultati delle competizioni elettorali;
  • circostanze aggravanti speciali per alcuni reati nei quali l’utilizzo di sistemi di AI abbia una straordinaria capacità di propagazione dell’offesa.

Nel provvedimento, infine, è contenuta anche apposita delega, che affida al Governo la previsione di:

  • misure per inibire la diffusione e rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di IA, supportati da un adeguato sistema di sanzioni;
  • autonome fattispecie di reato dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell’utilizzazione dell'IA;
  • un'aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall’ergastolo nei quali l’uso dei sistemi di IA incida in termini di rilevante gravità sull’offesa;
  • misure di revisione della normativa sostanziale e processuale vigente, anche volte a razionalizzare il sistema nel suo complesso.

Spetterà ora alle Camere l'esame del testo del disegno di legge, su cui il Governo, peraltro, ha formulato un'espressa richiesta di sollecita calendarizzazione.

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