Diritto di godimento dell’Ordine in locali dei tribunali: no a rivendita di valori bollati

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Diritto di godimento dell’Ordine in locali dei tribunali: no a rivendita di valori bollati

La Cassazione si è pronunciata su una vicenda che aveva visto l'Agenzia del Demanio ingiungere a un rivenditore di valori bollati il pagamento di una somma, a titolo di indennizzo, per avere occupato senza titolo, con la propria attività, alcuni locali siti all'interno di un complesso immobiliare destinato a sede di vari uffici giudiziari.

L’uomo si era opposto all'ingiunzione, deducendo di avere legittimamente occupato quei locali.

Aveva esposto che questi erano in uso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati locale e che su esplicita richiesta di quest'ultimo aveva svolto in essi l'attività di rivendita di valori bollati.

Il Consiglio dell'Ordine di riferimento era intervenuto volontariamente nella causa, deducendo essere in sua facoltà destinare quei locali ad una rivendita di valori bollati, e sostenendo le ragioni dell'opponente.

L’Agenzia del Demanio aveva successivamente avanzato ricorso contro la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto le ragioni dell’opponente, annullando gli "inviti di pagamento", emessi dall'Agenzia medesima.

Diritto di godimento come concessione: subconcessione inopponibile all’amministrazione

Impugnazione, questa, che è stata accolta dalla Suprema corte con sentenza n. 20984 del 23 agosto 2018, in occasione della quale sono stati enunciati alcuni principi di diritto che, a suo dire, la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare.

E’ stato in particolare evidenziato:

  • che il Consiglio di un Ordine professionale a cui la legge attribuisce il diritto di godimento di determinati locali all'interno di ogni ufficio giudiziario è titolare su essi di un diritto di godimento, non di un diritto reale;
  • che l'attribuzione di questo diritto di godimento integra gli estremi d'una concessione, stabilita direttamente dalla legge;
  • che il concessionario può locare o concedere il godimento dell'immobile a terzi solo se autorizzato dall'amministrazione o se lo consente la legge;
  • che la subconcessione di fatto a terzi di beni demaniali da parte del concessionario, mentre vincola il concessionario ed il subconcessionario, è inopponibile all'amministrazione concedente.

Nel caso di specie – conclude la Corte – “la legge non prevedeva espressamente la facoltà di subconcessione, e un'autorizzazione espressa dell'amministrazione mancava”.

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