Direttive Ue in materia di e-commerce in consultazione
Pubblicato il 04 gennaio 2021
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Lo schema di decreto legislativo contenente il recepimento delle direttive 2017/2455/UE e 2019/1995/UE, sulla semplificazione degli obblighi Iva per l’e-commerce transfrontaliero, è stato posto in consultazione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 30 dicembre 2020.
Fino al 15 gennaio 2021 gli operatori interessati possono formulare osservazioni e proposte sullo schema posto in consultazione.
Le suddette direttive hanno modificato la Direttiva 112/2006/CE e la Direttiva 2009/132/CE al fine di rendere più facili gli obblighi Iva delle imprese che svolgono l'e-commerce transfrontaliero; infatti sia a causa dei cambiamenti tecnologici che della situazione attuale di pandemia si è registrata una crescita considerevole del commercio elettronico e delle vendite a distanza di beni.
In luogo del 1° gennaio 2021, a causa del Covid-19, l’entrata in vigore delle direttive è stata portata al 30 giugno 2021 con effetto dal 1° luglio.
Nuove regole per l'e-commerce transfrontaliero
Pertanto la nuova regolamentazione riguarderà:
- le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi;
- le cessioni domestiche di beni facilitate tramite l'uso di piattaforme elettroniche;
- le forniture di servizi a persone che non sono soggetti passivi IVA, da parte di operatori economici UE e non UE.
Le misure introdotte prevedono:
- la possibilità per i soggetti che gestiscono piattaforme elettroniche, a determinate condizioni, di essere coinvolti nella riscossione dell'Iva e di assumere il ruolo di "rivenditori";
- al fine di facilitare le microimprese, in presenza di determinate condizioni ed entro il limite di importo non eccedente 10.000 euro, di assoggettare a Iva nello Stato del prestatore/cedente le prestazioni di servizi resi a consumatori finali di un altro Stato membro e le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- il cambiamento, con l’intento di non far identificare gli operatori economici in ogni Stato membro, del regime speciale MOSS (Mini Sportello Unico), riservato ai soli servizi TTE a consumatori finali (telecomunicazione, teleradiodiffusione e elettronici) in regime OSS (Sportello Unico) con l’estensione a tutti i servi B2C e alle vendite a distanza intracomunitarie;
- l’istituzione di un regime IOSS (Sportello Unico per le importazioni), opzionale, per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi e di un regime speciale, facoltativo, per la dichiarazione e riscossione dell'Iva all'importazione in mancanza dell’applicazione del regime IOSS.
Inoltre, si abolisce l’esenzione Iva di 22 euro per le piccole spedizioni.
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