Dipendente lavora al pub mentre è in malattia? Licenziato

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Dipendente lavora al pub mentre è in malattia? Licenziato

Il lavoratore assente dal lavoro per malattia - che quindi legittimamente non effettua la propria prestazione lavorativa - non per questo deve astenersi da ogni altra attività, come può essere un'attività ludica o di intrattenimento, anche espressione dei diritti della persona.

L'attività che può compiere, tuttavia, non solo deve essere compatibile con lo stato di malattia, ma deve essere altresì conforme all'obbligo di correttezza e buona fede.

Grava, infatti, sul lavoratore, il dovere di adottare ogni cautela idonea perché cessi lo stato di malattia, con conseguente recupero dell'idoneità al lavoro.

E' il principio ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 14960 del 29 maggio 2023, nel confermare la legittimità del licenziamento disciplinare intimato da una Srl ad un proprio dipendente, per lo svolgimento, durante l’assenza per malattia, di altra attività (nella specie, si era trattato della gestione di un pub).

Per consolidata giurisprudenza - si legge nella decisione - lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà laddove tale attività esterna possa, alternativamente:

  • essere, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolente simulazione;
  • pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore, tenuto conto della natura della patologia e delle mansioni svolte.
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