Modello 730-4: al via la procedura telematica di diniego

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Modello 730-4: al via la procedura telematica di diniego

A partire dal 5 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione la procedura online per la presentazione dei dinieghi relativi ai modelli 730-4.

Il sostituto d’imposta che ha ricevuto un modello 730-4 di un contribuente per il quale non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio può trasmettere la comunicazione del diniego entro 5 giorni lavorativi a decorrere da quello successivo alla ricezione dei risultati contabili.

Le comunicazioni di diniego possono essere trasmesse:

  • tramite file secondo le istruzioni pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
  • tramite la procedura presente nell'area autenticata alla sezione "Comunicazioni-Modelli 730-4".

Motivi del diniego

Dopo aver scaricato telematicamente i dati relativi ai 730-4, i sostituti d’imposta sono obbligati ad effettuare le operazioni di conguaglio derivanti dall’assistenza fiscale in favore dei propri dipendenti, direttamente in busta paga.

Tuttavia, il sostituto d’imposta può effettuare la comunicazione di diniego nei casi in cui:

  • il rapporto di lavoro con il contribuente non è mai esistito;
  • il rapporto di lavoro con il contribuente è cessato prima della data stabilita per la trasmissione della presentazione del modello 730.

Operazioni di conguaglio a debito

Nel caso in cui dal modello 730-4 emerga un risultato contabile a debito, il sostituto d’imposta dovrà trattenere l’imposta dovuta dal contribuente dai compensi corrisposti sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo.

Laddove la retribuzione sia insufficiente rispetto al debito, il datore dovrà trattenere l’importo residuo dalle retribuzioni successive con l’applicazione di interessi.

Operazioni di conguaglio a credito

Nel caso in cui dal modello 730-4 emerga un risultato contabile a credito, il sostituto d’imposta dovrà rimborsare l’importo tramite una riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo.

Il sostituto d’imposta, effettua i rimborsi fino a capienza delle ritenute d’acconto.

In caso di incapienza, il sostituto può rateizzare il rimborso a credito residuo operando nei limiti delle ritenute d’acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d’imposta.

NOTA BENE: In caso di insufficienza delle ritenute entro l’anno, il sostituto può astenersi dal rimborso del credito residuo ma dovrà comunicare al contribuente l’importo da indicare nella Certificazione Unica.

In tal modo, il contribuente potrà ottenere l’importo a credito nella dichiarazione dei redditi successiva o, in alternativa chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate.

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