Modello 730/2023, pronte le specifiche tecniche per la trasmissione al Fisco

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Modello 730/2023, pronte le specifiche tecniche per la trasmissione al Fisco

E’ stato pubblicato il provvedimento n. 52627/2023 con il quale il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti:

  • nelle dichiarazioni modelli 730/2023,
  • nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo,
  • nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Facendo seguito al provvedimento dello scorso 6 febbraio 2023, con il quale sono stati approvati in via definitiva i suddetti modelli, sono ora disponibili le specifiche tecniche per procedere all'invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi 2023 delle persone fisiche.

Infatti, il precedente provvedimento agenziale aveva previsto, tra l’altro, che i CAF, i professionisti abilitati ed i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023 devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2023 da loro elaborati, rispettando le specifiche tecniche che sarebbero state approvate con un successivo documento di prassi.

Ora, dunque, tutto è pronto sia per i Caf e professionisti abilitati, sia per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale (datori di lavoro).

Semplificazioni fiscali, sostituti d’imposta equiparati a Caf e professionisti

Da quest’anno i datori di lavoro che prestano assistenza fiscale ai loro dipendenti sono equiparati a tutti gli effetti ai Caf e ai professionisti abilitati.

Fino allo scorso anno, infatti, i sostituti d'imposta potevano effettuare i necessari controlli e trasmettere telematicamente il modello 730; ma per quanto riguarda le buste con le schede delle scelte espresse dai lavoratori in materia di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, dovevano procedere con la loro consegna ad un ufficio postale o ad un intermediario abilitato.

Con l’articolo 2 del Dl n. 73/2022 (Semplificazioni fiscali) è stato inserito il nuovo comma 2-bis nell’articolo 37 del Dlgs 241 /1997 e abrogato, dalle dichiarazioni relative al 2022 (modello 730/2023), l’articolo 17 del Dlgs 164 del 1999.

Pertanto, a seguito di questa modifica normativa, dall’anno 2023, anche i sostituti d’imposta trasmettono direttamente online all’Agenzia delle Entrate non solo le dichiarazioni elaborate ed i prospetti di liquidazione, ma anche le schede con le scelte per la destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille (modello 730-1).

Tale semplificazione ha agevolato non solo i datori di lavoro sui quali ricadeva l’obbligo di presentazione, gestione e trasmissione cartacea delle schede, ma anche i lavoratori dipendenti in smart working, che erano costretti a consegnare materialmente le schede al sostituto d’imposta prestatore di assistenza fiscale.

Pertanto, al fine di dare attuazione alle suddette disposizioni, con il provvedimento n. 52627/2023 del 27 febbraio sono definiti:

  • nell’Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2023, da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2023 e 730-4/2023 integrativo, da osservare da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta;
  • nell’Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, la scheda dai sostituti d’imposta;
  • nell’Allegato C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale prestata.
Allegati

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