Sospensione udienze e termini: guide CNF e OCF

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Sospensione udienze e termini: guide CNF e OCF

CNF e OCF illustrano le disposizioni dell’ultimo Decreto-legge su differimento udienze e sospensione dei termini (DL n. 11/2020).

CNF: scheda illustrativa delle nuove misure del DL

Il Consiglio Nazionale Forense ha messo a punto una scheda di analisi delle disposizioni del nuovo Decreto legge, rapportate anche alle altre normative finora emanate in relazione all’emergenza COVID-19 (DL n. 9/2020 e DPCM 8 marzo 2020).

Nel documento vengono riassunte le ultime misure adottate:

  • rinvio d’ufficio per tutte le udienze comprese tra il 9 marzo e il 22 marzo 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti nonché quelle davanti alle commissioni tributarie e alle magistrature militari, salvo le eccezioni espressamente elencate;
  • sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito dei medesimi procedimenti, con espressa previsione che, nei casi in cui il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del detto periodo.

Viene anche ricordato che il differimento delle udienze è stato disposto in modo da lasciare ai capi degli uffici giudiziari il tempo necessario per adottare misure organizzative utili al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio e contatti ravvicinati tra le persone nei prossimi mesi, fino al 31 maggio 2020.

Trattate, a seguire, le previsioni speciali sancite per quel che riguarda i giudizi amministrativi.

Per questi, si prevede che:

  • fino al 31 maggio 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione (sia in udienza camerale che pubblica), vengano decise allo stato degli atti (salvo che una delle parti chieda la discussione con istanza da notificare alle altre parti costituite);
  • i difensori vengano considerati presenti a tutti gli effetti, anche se l’udienza non è stata richiesta;
  • le udienze richieste dalle parti potranno essere tenute mediante collegamenti da remoto, con le garanzie del contraddittorio;
  • fino al 31 maggio 2020, le udienze pubbliche si terranno a porte chiuse;
  • i provvedimenti che determinano la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini degli stessi e quelli che impediscono l’esercizio di diritti integrano cause di sospensione di prescrizione e decadenza.

Illustrate, per finire, le misure relative ai procedimenti per equo compenso e gli interventi relativi ai detenuti.

Il CNF, si rammenta, ha elaborato una scheda riassuntiva anche delle misure contenute nel precedente Decreto legge n. 9/2020 di interesse del settore Giustizia.

Coronavirus. OCF: guida su misure post 22 marzo

L’Organismo Congressuale Forense, oltre ad elaborare, a sua volta, un documento illustrativo del Decreto legge, ha realizzato delle Linee guida per le misure da adottare dopo il 22 marzo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del medesimo DL n. 11/2020.

In queste ultime sono ricapitolati i provvedimenti relativi a:

  • accesso agli uffici: limitato ai soli avvocati e a coloro che essendo parti nel processo devono presenziare ad un'udienza;
  • fissazione e trattazione delle udienze: rinvio d’ufficio a nuova data, ad eccezioni di quelle per cui si dispone la trattazione in via telematica e quelle per procedimenti civili e penali menzionate nell’articolo 2, comma 2, lettera g;
  • richiesta copie di atti.
Allegati Anche in
  • edotto.com – Punto & Lex del 9 marzo 2020 - Coronavirus. Rinvio d’ufficio e sospensione dei termini in tutti gli Uffici – Pergolari
  • edotto.com – Punto & Lex del 4 marzo 2020 - COVID-19: il CNF illustra le misure urgenti Giustizia – Pergolari

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