COVID-19: il CNF illustra le misure urgenti Giustizia

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COVID-19: il CNF illustra le misure urgenti Giustizia

Il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso agli Ordini territoriali una scheda riassuntiva delle misure contenute nel Decreto legge n. 9/2020 di interesse del settore Giustizia.

Presso il Tribunale di Milano, nel frattempo, sono state rinviate le udienze civili e penali non urgenti a seguito del riscontro di due casi di positività al coronavirus.

CNF: Scheda riassuntiva su misure Giustizia nel DL

Nella scheda elaborata dal CNF, è spiegato che il provvedimento in esame - varato in sostegno di famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - per quel che concerne il sistema giustizia, prevede:

  • misure specifiche per i Comuni principalmente interessati di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (ovvero i comuni cosiddetti “focolaio”);
  • misure applicabili nelle Regioni Lombardia e Veneto;
  • misure applicabili nei circondari di Tribunale e nei distretti di Corte di appello cui sono ricompresi i Comuni interessati;
  • misure applicabili a “chiunque”, a prescindere dal luogo di residenza o della sede e dall’ufficio giudiziario ove il procedimento sia pendente, debba svolgere attività processuali nei Comuni.

Viene, quindi, riepilogato quali siano i territori interessati dalla cosiddetta “zona rossa”, ossia i Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (per Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; per la Regione Veneto: Vo), i circondari dei Tribunali cui sono ricompresi tali Comuni (per la Regione Lombardia: Lodi; per la Regione Veneto: Rovigo) e i distretti di Corte di appello interessati (per la Regione Lombardia: Milano; per la Regione Veneto: Venezia).

E’ ricordato che l’elenco dei Comuni, per come espressamente previsto nello stesso DL n. 9/2020, potrebbe essere aggiornato con ulteriore e diverso provvedimento presidenziale.

Nella scheda, i provvedimenti adottati vengono spiegati avendo riguardo alla diversa tipologia del procedimento.

Procedimenti civili: rinvii e sospensioni 

Tra le altre precisazioni, viene chiarito che il rinvio d’ufficio delle udienze nell’ambito di procedimenti intra-circondario riguarda le udienze dei procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i Comuni sopra riportati, ossia presso gli uffici Giudiziari ricompresi nel Tribunale di Lodi ed in quello di Rovigo.

Il rinvio d’ufficio anche oltre il circondario ricomprendente i Comuni interessati riguarda, invece, le udienze dei procedimenti civili in cui risulti che le parti ovvero i loro difensori sono residenti o hanno sede nei Comuni interessati. A tal fine – si precisa - per ciò che concerne la nozione di sede del difensore, “si reputa che essa corrisponda al domicilio professionale”.

Per quanto riguarda la sospensione dei termini di cui al comma 2 dell’art. 10 del DL, il CNF spiega come essa operi:

  • per tutti i procedimenti civili pendenti (ad eccezione di quelli non rinviabili) presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali ricomprendenti i Comuni interessati;
  • per tutti i procedimenti civili (ad eccezione di quelli non rinviabili) ovunque pendano e per i quali “chiunque” debba svolgere atti processuali, comunicazioni e notificazioni da esperirsi nei Comuni interessati;
  • per “qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione” che debba essere svolto da qualunque avvocato, sia che risieda o abbia sede o domicilio legale nei Comuni interessati sia che risieda o abbia sede o domicilio legale in altro territorio nazionale e debba svolgere atti processuali, comunicazioni e notificazioni da esperirsi nei Comuni interessati.

Procedimenti penali: rinvii e sospensioni

Sul fronte processuale penale, il CNF spiega che il rinvio d’ufficio nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari del circondario di Lodi e Rovigo riguarda le udienze dei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i Comuni sopra riportati e ossia presso gli uffici Giudiziari ricompresi nel Tribunale di Lodi ed in quello di Rovigo.

Il rinvio di ufficio nei procedimenti penali pendenti in un qualsivoglia ufficio giudiziario disciplinato nel provvedimento riguarda, invece, i processi penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente all'udienza risulti residente o lo studio legale abbia sede in uno dei Comuni interessati.

La sospensione dei termini – viene, altresì, specificato – opera:

  • per tutti i procedimenti penali pendenti (ad eccezione di quelli espressamente non rinviabili) presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali ricomprendenti i Comuni interessati;
  • per tutti i procedimenti penali (ad eccezione di quelli non rinviabili) ovunque pendano e per i quali “chiunque” debba svolgere atti processuali, comunicazioni e notificazioni da esperirsi nei Comuni interessati;
  • per “qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione” che debba essere svolto da qualunque avvocato, sia che risieda o abbia sede o domicilio legale nei Comuni interessati sia che risieda o abbia sede o domicilio legale in altro territorio nazionale e debba svolgere atti processuali, comunicazioni e notificazioni da esperirsi nei Comuni interessati.

La nota del Consiglio Nazionale Forense è accompagnata anche da un comunicato stampa a firma del presidente, Andrea Mascherin, dove si ringraziano gli Ordini forensi per il senso di responsabilità manifestato nell'emergenza epidemiologica in corso.

Tribunale di Milano: rinvio udienze civili e penali non urgenti

Da segnalare, sempre in merito all'emergenza da COVID-19, che presso il Tribunale di Milano, il Presidente dell’Ufficio giudiziario, Roberto Bichi, ha emanato due provvedimenti (decreti nn. 34 e 35/2020), emessi il 3 marzo, con cui ha rinviato le udienze civili e penali non urgenti.

I rinvii sono stati disposti dopo che due giudici del Tribunale sono risultati positivi al Coronavirus ed in considerazione del "rilevamento in corso" per censire la presenza di ipotesi di necessario isolamento, oltre a quello dei magistrati e del personale amministrativo delle sezioni coinvolte, ossia SAMP e sesta civile.

Per quanto riguarda i procedimenti civili, così, è stato disposto che i giudici procedano al rinvio, a data congrua, delle cause e delle procedure chiamate alle udienze sino al 9 marzo compreso, fatta eccezione per le cause urgenti (alimenti, procedimenti cautelari etc).

Rispetto ai procedimenti penali, è stato ordinato che i giudici procedano al rinvio delle udienze a data congrua, comunque successiva al 31 marzo; escluse, anche in questo caso, le cause urgenti (convalide di arresti o fermi; procedimenti nei confronti di detenuti etc).

COA di Napoli: astensione fino all'11 marzo

A Napoli, invece, l’Ordine degli avvocati territoriale ha proclamato l’astensione dalle udienze fino all’11 marzo 2020, per protestare contro l’asserita inadeguatezza delle misure adottate ai fini di prevenzione e contenimento, negli Uffici giudiziari, della diffusione del COVID19 ad avvocati, operatori della Giustizia, loro familiari e intera comunità.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Punto & Lex del 3 marzo 2020 - COVID-19. Misure urgenti Giustizia: termini sospesi, udienze rinviate d’ufficio – Pergolari

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