Coronavirus. Rinvio d’ufficio e sospensione dei termini in tutti gli Uffici

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Coronavirus. Rinvio d’ufficio e sospensione dei termini in tutti gli Uffici

Rinvio d’ufficio delle udienze pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari a data successiva al 22 marzo 2020 e contestuale sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto.

Decreto-legge approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale

E’ quanto disposto nel Decreto Legge n. 11 dell’8 marzo 2020, approvato dal Consiglio dei ministri il 6 marzo e già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 di ieri.

Il provvedimento è stato messo a punto per rispondere alla straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni utili al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e delle attività connesse.

Differimento udienze e periodo cuscinetto

Le nuove disposizioni prevedono, in primis, il differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari.

Viene introdotto, a tal fine, con efficacia immediata, un cosiddetto “periodo cuscinetto”, che va dal 9 marzo al 22 marzo 2020, nel quale:

  • le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari del territorio sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute;
  • la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, con espressa previsione che, nei casi in cui il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Eccezioni al rinvio d’ufficio

Al rinvio d’ufficio fanno eccezione, nel settore civile, le udienze per:

  • cause di competenza del tribunale per i minorenni relative a dichiarazioni di adottabilità, minori stranieri non accompagnati, minori allontanati dalla famiglia e situazioni di grave pregiudizio;
  • cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio o affinità;
  • procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
  • procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una “motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori”;
  • procedimenti di cui all’articolo 12 della Legge n. 194/1978;
  • procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
  • procedimenti di cui all’articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Rispetto al settore penale, saranno normalmente tenute le udienze:

  • di convalida dell’arresto o del fermo;
  • dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale;
  • nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda (udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative; udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni);
  • nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale.

Durante il periodo “cuscinetto”, i dirigenti degli uffici giudiziari saranno tenuti a mettere in campo misure organizzative ad hoc, che diverrano poi efficaci fino al 31 maggio 2020, ferma, in ogni caso, l’applicazione delle previsioni in materia giudiziaria di cui al precedente Decreto - legge n. 9/2020.

Rinvio per procedimenti tributari, sospensione feriale per giudizi amministrativi

Per espressa previsione, le disposizioni su differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini (di cui all’articolo 1 del DL), in quanto compatibili, si applicano ai procedimenti davanti alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Per quel che concerne la giustizia amministrativa, si prevede che, dall’8 marzo e fino al 22 marzo 2020, si applichi il regime della sospensione feriale.

Prescrizione e decadenza

Tra le altre misure, il Decreto n. 11/2020 interviene anche in tema di prescrizione e decadenza nonché rispetto al decorso dei termini nei procedimenti penali.

Si prevede, tra le altre novità, che:

  • nel periodo cuscinetto è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse;
  • nei procedimenti penali, il corso della prescrizione e i relativi termini rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020.
Allegati Anche in
  • edotto.com – Punto & Lex del 3 marzo 2020 - COVID-19. Misure urgenti Giustizia: termini sospesi, udienze rinviate d’ufficio – Pergolari
  • edotto.com – Punto & Lex del 7 marzo 2020 - Coronavirus e attività giudiziaria: DL in arrivo, avviso di Cassazione sui depositi – Pergolari

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