Diffamazione esclusa in caso di offesa inviata via sms

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L'elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunciare o di scrivere una frase lesiva della reputazione altrui, ma anche nella volontà che la frase denigratoria sia conosciuta da più persone.

E', ossia, necessario che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, evento, questo, che lo stesso deve rappresentarsi e volere.

Rileva la volontà di diffusione o di comunicazione a terzi

E' questo il principio ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 22853 del 30 maggio 2014 e con cui è stata annullata una decisione di condanna per diffamazione irrogata nei confronti dell'imputato, esclusivamente sulla base di un sms dal contenuto offensivo che lo stesso aveva inviato ad altra persona.

Nella specie, non è stata rilevata alcuna volontà di diffusione del messaggio né di sottoposizione a conoscenza di terzi.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 19 - L'sms «riservato» non è diffamazione – Bronzo

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