Difensore domiciliato fuori circoscrizione. Pec non salva il ricorso tardivo
Pubblicato il 21 giugno 2017
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La Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha dichiarato inammissibile il ricorso di legittimità tardivo, in quanto proposto oltre il termine breve di decadenza. Ricorso tardivo perchè la notifica della sentenza d’appello è stata eseguita presso la Cancelleria, non avendo i difensori della parte ricorrente eletto domicilio presso l’ufficio del Giudice adito.
Non osta alla ritualità della indicata notifica, ai fini del decorso breve dell’impugnazione – specificano in proposito gli Ermellini – la disciplina normativa che ha richiesto al difensore di indicare negli atti difensivi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Difatti l’indicazione della PEC, prevista per rendere più agevoli le comunicazioni di Cancelleria, non rende inapplicabile l’intero sistema delle norme e dei principi sulla domiciliazione nel giudizio, non potendo obliterarsi la volontà espressamente manifestata dalla stessa parte o dalla sua difesa, diretta a designare l’elemento topografico dell’elezione di domicilio in maniera compatibile con le regole processuali.
Pec non prevale sul domicilio eletto
La PEC costituisce dunque oggetto di un’informazione di carattere aggiuntivo finalizzata alle comunicazioni di cancelleria, destinata a surrogarsi ad una domiciliazione mancante, ma non anche a prevalere sulla domiciliazione che il difensore abbia volontariamente effettuato.
Oltretutto l’espressa indicazione della PEC quale luogo virtuale soltanto per la ricezione delle comunicazioni, se accompagnata da una elezione di domicilio – tanto più se in luogo diverso dallo studio del procuratore ad litem – concentra esclusivamente sul domicilio eletto il luogo di destinazione delle notificazioni. Con la conseguenza che, qualora il luogo indicato non ricada nella circoscrizione del Giudice adito, possa ritenersi valida la notifica mediante il deposito dell’atto in Cancelleria ex art. 82 R.d. n. 34/1937.
Pec solo per le comunicazioni. Notificazioni in Cancelleria
Ed è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie – conclude la Corte con sentenza n. 15147 del 20 giugno 2017 – laddove il difensore della Provincia ha effettuato autonoma elezione di domicilio presso la sede legale dell’Ente, posta fuori dalla circoscrizione del Giudice adito. L’indicazione nello stesso atto d’appello dell’indirizzo PEC dei legali “non domiciliatari”, accompagnata dalla esplicita richiesta di voler là ricevere solo le comunicazioni, non assume rilevanza anche ai fini delle notificazioni, che devono ritenersi, pertanto, validamente eseguite presso la Cancelleria della Corte d’appello interpellata.
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