Dichiarazione tardiva possibile anche a controlli già iniziati
Pubblicato il 02 settembre 2024
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Il contribuente conserva il diritto di presentare la dichiarazione anche dopo l'inizio delle attività di controllo, e tale dichiarazione, seppur tardiva, non può essere considerata nulla né può essere ignorata dall'amministrazione per procedere direttamente con un accertamento induttivo.
Le sanzioni per la tardività, tuttavia, rimangono applicabili.
E' quanto stabilito dalla Corte di cassazione, Sezione Tributaria, con ordinanza n. 23409 del 30 agosto 2023, nel pronunciarsi relativamente a una controversia in cui il fallimento di una società si era opposto ad un avviso di accertamento.
Dichiarazione tardiva. Cassazione: anche successiva all'inizio della verifica
Il caso esaminato
Nel caso esaminato, l'avviso di accertamento era stato emesso in esito ad un processo verbale di constatazione (PVC), con cui era stata rilevata l'omessa presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2011.
A ben vedere, la dichiarazione non era stata presentata al momento dell'accesso ma era stata assolta due giorni dopo.
La dichiarazione medesima, ciò posto, non era stata ritenuta valida, perché ritenuta inibita dall'inizio della verifica.
Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria
Dopo che le Commissioni tributarie, provinciale e regionale, avevano accolto le ragioni del fallimento, l'Agenzia delle Entrate si era rivolta alla Corte di cassazione.
Davanti alla Suprema corte, la ricorrente lamentava che la Commissione tributaria regionale (CTR) avesse errato per non aver ritenuto omessa la dichiarazione nonostante la verifica fosse già iniziata nei confronti della società intimata.
Secondo l'Agenzia, in altri termini, la pronuncia della CTR aveva dato un'interpretazione errata dell'art. 2, comma 7, DPR n. 322/1998, secondo il quale: "sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo".
La decisione della Corte di cassazione
La Sezione tributaria della Cassazione ha giudicato infondati i rilievi della ricorrente Agenzia delle Entrate.
Per la Corte, la presunta correlazione tra la preclusione al ravvedimento operoso, derivante dall'inizio di accessi, ispezioni e verifiche, e il supposto impedimento alla presentazione della dichiarazione tardiva è priva di fondamento.
L'articolo 2, comma 7 del DPR n. 322/1998 espressamente prevede:
Dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa, distinzione
Ebbene, il tenore letterale di tale articolo distingue nettamente la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine (cd. tardiva) - e che è considerata valida - dalla dichiarazione omessa (presentata oltre 90 giorni)
In tale contesto, l'inciso utilizzato "salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo" deve essere inteso nel senso che la dichiarazione tardiva, seppur valida, non ha alcuna efficacia sanante o altrimenti estintiva di eventuali sanzioni previste per il ritardo.
Per il resto, la dichiarazione tardiva è valida ad ogni effetto di legge, vale a dire per ogni conseguenza che la normativa faccia dipendere dalla sua presentazione.
Il tutto, a differenza della dichiarazione omessa che, pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili ivi indicati, costituisce il presupposto oggettivo espressamente menzionato dall'art. 41, primo comma, DPR n. 600/1973 per l'accertamento induttivo.
Principio di diritto
In conclusione, gli Ermellini hanno enunciato il seguente principio di diritto:
Dichiarazione tardiva: possibilità ed effetti
Nonostante, quindi, l'inizio di attività amministrative di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, il contribuente ha ancora il diritto di presentare una dichiarazione tardiva entro il termine previsto dall'art. 2, comma 7, del DPR n. 322/1998.
La presentazione tardiva, seppure soggetta a sanzioni, non dà automaticamente diritto all'amministrazione finanziaria di procedere con l'accertamento induttivo, previsto dall'art. 41 del DPR n. 600/1973, che viene generalmente applicato in casi di omessa presentazione della dichiarazione o in presenza di dichiarazioni nulle.
Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, in definitiva, è stato rigettato.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Una società fallita aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2011. L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento basato su un Processo verbale di constatazione (PVC). La dichiarazione era stata presentata tardivamente, due giorni dopo l'inizio della verifica, ma era stata ritenuta non valida. |
Questione dibattuta | Se l'inizio delle attività di controllo (accessi, ispezioni, verifiche) precluda la possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione tardiva valida ai sensi dell'art. 2, comma 7, DPR n. 322/1998, e se tale tardività autorizzi l'amministrazione a procedere con l'accertamento induttivo. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha stabilito che l'inizio delle attività di controllo non impedisce al contribuente di presentare una dichiarazione tardiva valida entro 90 giorni dalla scadenza. Tuttavia, le sanzioni per il ritardo restano applicabili. L'accertamento induttivo è giustificato solo in caso di dichiarazioni omesse o nulle, non per dichiarazioni tardive valide. |
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