Dichiarazione Iva. Un solo giorno di ritardo comporta la perdita delle detrazioni

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 25477 depositata il 13 novembre 2013 – il contribuente perde definitivamente il diritto alla detrazione Iva qualora provveda alla presentazione della relativa dichiarazione in ritardo, anche di un giorno solamente, rispetto al termine di decadenza di trenta giorni. Questo ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 28, 37 e 55 del Dpr 633/72.

La perdita di detto diritto comporta, a sua volta, il venir meno della possibilità del recupero del credito maturato in ordine al periodo di imposta riferito alla dichiarazione omessa, nel periodo di imposta successivo. Non viene meno, invece, il diritto al rimborso, diritto che i giudici di Cassazione indicano esercitabile - in mancanza di una disciplina specifica in materia - nel termine biennale di decadenza di cui all'articolo 21 del D.lgs. n. 546/92.

Nel caso esaminato, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva escluso che una società potesse detrarre il credito d'imposta indicato nella dichiarazione dell'anno precedente, poiché la relativa dichiarazione doveva ritenersi omessa in quanto presentata oltre il termine dei 30 giorni previsto dall'articolo 37 del Dpr 633/1972.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Il ritardo fa male all'Iva – Alberici

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