Dichiarazione di denaro alla frontiera: titoli assimilabili

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Dichiarazione di denaro alla frontiera: titoli assimilabili

La mancata dichiarazione circa il possesso di una cartella ipotecaria al portatore nel passaggio alla frontiera tra Italia e Svizzera può essere sanzionata ai sensi del DLgs. 195/2008?

Contesto normativo

Nello specifico, l’articolo 3 del decreto in parola dispone che chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane.

Va detto che per denaro contante si intendono anche tutti gli strumenti non tracciabili utilizzati come mezzi di pagamento.

Caso specifico: cartella ipotecaria al portatore non dichiarata

Nei fatti che hanno portato alla causa decisa con sentenza n. 23865 depositata il 5 settembre 2024, l’agenzia delle Dogane rinveniva, nel passaggio tra Svizzera e Italia, sul sedile di un’auto una cartella ipotecaria al portatore, emessa a garanzia del finanziamento di un complesso immobiliare da edificare, sito in Svizzera, che era stato sequestrato dall’autorità giudiziaria svizzera  nell’ambito di un procedimento penale per truffa e bancarotta fraudolenta, nel quale il possessore della cartella risultava come persona offesa.

Ritenuta la cartella in oggetto assimilabile al denaro contante, veniva inflitta la sanzione di oltre 100.000 euro. Ricorreva il soggetto multato alla giustizia, rappresentando che aveva ritenuto priva di qualunque valore la cartella, in quanto incorporante un credito personale assistito da garanzia immobiliare e dunque non assimilabile al denaro contante.

Ma sia il Tribunale che la Corte di appello confermavano l’applicabilità della sanzione. In particolare la Corte di appello ha ritenuto rientrante la cartella ipotecaria nell’ampia nozione di denaro contante, sul presupposto che la stessa potesse essere trasferibile al terzo acquirente con la consegna del titolo

Inoltre i giudici di secondo grado ritenevano che il ricorrente, in quanto imprenditore, poteva comprendere che, se anche la cartella in questione non era menzionata tra gli strumenti equiparabili al contante, era da dichiarare alla frontiera. Inoltre, non dava rilevanza al fatto che la cartella non fosse concretamente dannosa in quanto il pegno immobiliare a garanzia del credito non era realizzabile.

Cassazione: non equiparabile al contante

Adita la Corte di cassazione, nella pronuncia del 5 settembre 2024 ritiene fondato il ricorso.

Circa l’esatta qualificazione giuridica della cartella ipotecaria documentale al portatore, la sentenza n. 23865/2024 richiama l’articolo 3 del decreto legislativo 195/2008 che, come detto, obbliga chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro a dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane.

Lo stesso è stabilito per trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente.

La disciplina ha esteso il trattamento sanzionatorio alla frontiera anche di altri titoli quali:

  • strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque;
  • strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
  • strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.

L’equiparazione al denaro contante è dovuta alla pericolosità legata alla connessa possibilità di spendita immediata.

Ciò ne è prova dal fatto che, al contrario, la normativa suddetta non risulta applicabile ai titoli di credito tracciati: Infatti, il comma 5 dell’articolo 3 del Dlgs 195/2008 ne esclude l’applicabilità ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Hanno, dunque, errato sia il Tribunale che la Corte di appello ritenendo che la cartella ipotecaria al portatore possa rientrare nell’ambito della disciplina sanzionatoria e sia equiparabile al denaro contante, per il quale l’omessa dichiarazione alla Dogana per un importo pari o superiore a euro 10.000 sia sanzionabile con pena pecuniaria.

L’assimilazione di altri strumenti al denaro contante presuppone che abbiano le stesse caratteristiche di quest’ultimo.

In base a quanto specificato dalla Banca d’Italia, il denaro contante oltre ad essere immediatamente trasferibile è anche immediatamente riutilizzabile.

Diversamente la cartella ipotecaria al portatore non è disciplina dalla normativa italiana e non compare tra gli strumenti negoziali soggetti all’obbligo dichiarativo in Dogana.

La cartella ipotecaria al portatore regolata dal Codice civile svizzero, di cui qui si parla, è priva del requisito dell’immediata riutilizzabilità come denaro da parte del portatore.

Infatti, il soddisfacimento del credito da finanziamento in favore del portatore della cartella avviene solo attraverso la vendita forzata del complesso immobiliare gravato da pegno.

Per quanto sopra detto, la cartella ipotecaria al portatore non soggiace all’obbligo dichiarativo alla Dogana in quanto non equiparabile al denaro contante. Inoltre, non può essere soggetta alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 195/2008.

In accoglimento del ricorso presentato, la sanzione inflitta deve essere annullata.

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