Dichiarazioni dei redditi 2020. Vademecum delle Entrate
Pubblicato il 09 luglio 2020
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Puntuale come ogni anno, nel mese di luglio, arriva la circolare dell’Agenzia delle Entrate con tutte le indicazioni per la corretta compilazione delle dichiarazioni dei redditi, riferite al periodo d’imposta 2019, delle persone fisiche.
Il mega-doumento di prassi, di ben 411 pagine, è un vademecum con le novità del 2019 e le regole da seguire per la compilazione del modello 730/2020 o del modello REDDITI PF 2020.
Si tratta di una sorta di Guida, con tutte le indicazioni operative che riguardano le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta e crediti d'imposta nonché a tutti gli altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi e per l'apposizione del visto di conformità.
Il documento è frutto del lavoro congiunto dell'Agenzia e della Consulta nazionale dei Caf ed è finalizzato all’elaborazione di indicazioni utili tanto per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, quanto per gli stessi Uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo. Esso aggiorna la corrispondente circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, relativa al periodo d’imposta 2018.
Obiettivo della Guida è quello di offrire, in omaggio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca una applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.
Visto di conformità: il rilascio
La circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 parte con l’analizzare le novità in materia di visto di conformità.
Si ricorda che in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
La norma è entrata in vigore il 30 marzo 2019; pertanto, le nuove misure destinate a sanzionare gli errori commessi dai CAF e dai professionisti si applicano all’assistenza fiscale prestata successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019.
Si richiama, poi, la circolare n. 7/E/2015, che ha chiarito che il visto di conformità, che può essere apposto sulle dichiarazioni annuali e sulle richieste di rimborso IVA infrannuale, si rilascia mediante l’indicazione del codice fiscale e l’apposizione della firma nell'apposito spazio dei modelli dichiarativi e che per i modelli 730 non sono previste modalità specifiche, tenuto conto che il responsabile dell’assistenza fiscale, o il professionista abilitato, svolge le attività di controllo ai fini del visto di conformità.
Pertanto, in caso di dichiarazione modello 730 presentata ad un CAF o ad un professionista abilitato - che sono tenuti alle attività di controllo - anche in caso di indicazione nel Quadro I del modello 730 di un credito di importo superiore a 5.000 euro per l’utilizzo in compensazione mediante mod. F24 non è necessario richiedere l’apposizione di uno specifico visto di conformità .
Dichiarazioni dei redditi 2020. Novità
Tra le novità più significative dello scorso anno, che entrano a far parte dei modelli di dichiarazione 2020, relativi alle persone fisiche, vi sono da segnalare quelle concernenti i familiari a carico.
Al riguardo, la circolare specifica che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2019 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Inoltre, a partire dal 2019, cambia anche il limite reddituale per i figli a carico: per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro. Il requisito dell’età, invece, si considera rispettato a condizione che sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta. Di conseguenza, se il figlio ha compiuto 24 anni nel 2019, la detrazione spetta anche per le spese sostenute nel suo interesse successivamente al compimento dell’età.
Le altre novità che interessano il modello 730/2020 ed il modello REDDITI 2020 PF, riguardano, per esempio, i cosiddetti impatriati.
Relativamente ai contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. La misura si riduce al 10% se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.
I redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti, invece, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% purché sia effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile secondo le modalità individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Riguardo alle spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.
La detrazione per le spese di istruzione, per l’anno 2019, è prevista per un importo massimo annuo pari a 800 euro.
Inoltre, per quanto riguarda la cosiddetta “pace contributiva”, ossia la detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, chiarisce l’Agenzia che l’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
- edotto.com – Edicola dell’8 giugno 2020 - Modello 730 2020. Incoerenza: controllo preventivo – A. Lupoi
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: