Detrazione vietata per il nonno-vigile

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L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 378/E/2008, rispondendo all’interpello di un Comune, ha precisato che le persone addette al servizio di sorveglianza davanti alle scuole (c.d. nonni-vigili) hanno un compenso che è assimilato al reddito di lavoro dipendente su cui non si possono riconoscere le detrazioni previste dall’articolo 13 del Tuir. Si tratta, nello specifico, di rapporti di lavoro riconducibili alla categoria reddituale dei lavori socialmente utili. Il Comune, in qualità di sostituto d’imposta, applica quindi le ritenute alla fonte e rilascia la certificazione (i compensi sono indicati nel Cud).
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 38 – Nonni-vigili, per il fisco come dipendenti – Bongi

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