Detrazione Iva non dovuta, sanzione proporzionale anche per operazioni esenti
Pubblicato il 04 agosto 2021
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Con la risoluzione n. 52/2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’ambito applicativo della norma di cui all’art. 6, comma 6, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, sulla detraibilità dell’Iva applicata erroneamente a fronte di un’operazione effettivamente esente o non imponibile.
Sanzione amministrativa per detraibilità Iva non dovuta: normativa
La norma in oggetto prevede che “chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale”.
Sull’ambito applicativo di tale disposizione si è espressa anche la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 24289/2020, ha chiarito quanto segue:
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il cessionario/committente non ha diritto alla detrazione dell'IVA erroneamente corrisposta in riferimento ad un’operazione non imponibile (ovvero, mutatis mutandis, in riferimento ad un'operazione esente);
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il diritto alla detrazione spetta solo se l’errore commesso dal cedente/prestatore riguarda l'applicazione di un'aliquota maggiore rispetto a quella dovuta.
Sanzione proporzionale per errata fatturazione Iva in caso di operazioni esenti o non imponibili
L’Agenzia delle Entrate, uniformandosi all’orientamento restrittivo e penalizzante adottato dalla Suprema Corte nei confronti di chi per errore e non per frode, dunque senza danno per l’Erario, ha proceduto con la detraibilità dell’Imposta, individua due tipologie di condotte illecite, in relazione a ciascuna delle quali sono previste due diverse sanzioni:
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una sanzione fissa (compresa fra 250 euro e 10mila euro) per il cessionario/committente in caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario/committente alla detrazione;
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una sanzione pari al 90% dell'ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente negli altri casi in cui l'imposta è stata assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.
Secondo l’Agenzia, dunque, se il cessionario/committente abbia pagato al cedente/prestatore – e, di conseguenza, abbia detratto – l'Iva addebitatagli per errore in fattura, pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili, deve vedersi irrogata la sanzione proporzionale pari al 90% dell'ammontare della detrazione illegittimamente compiuta, previo recupero dell'Iva indebitamente detratta.
Da ricordare il vivo dibattito sull’argomento della detrazione Iva, da ultimo, affrontato anche dall’Associazione italiana dottori commercialisti, con la norma di comportamento n. 214 pubblicata il 29 luglio 2021.
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