AIDC, detrazione Iva indebitamente applicata anche per operazioni non imponibili o esenti
Pubblicato il 29 luglio 2021
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L’Associazione italiana dottori commercialisti, con la norma di comportamento n. 214 pubblicata sul sito il 29 luglio 2021, analizza alcuni aspetti dubbi della norma relativa alla detrazione dell’Iva erroneamente addebitata in fattura.
Si tratta dell’articolo 6, comma 6, secondo periodo, del Decreto legislativo 471/1997, che riconosce il diritto del cessionario/committente alla detrazione dell’imposta che è stata addebitata in fattura «in misura superiore rispetto a quella effettiva». Uniche due condizioni per la detrazione sono che l’imposta sia stata assolta dal cedente/prestatore e che non si verifichi una ipotesi di frode.
In pratica, però, secondo l’Associazione, il diritto alla detrazione non può essere riconosciuto solo ai casi di operazioni imponibili, per le quali il cedente o prestatore ha applicato un’aliquota più elevata rispetto a quella dovuta.
Infatti, se l’articolo 6 fosse limitato alle ipotesi di errori di aliquota, si realizzerebbe una illegittima e ingiustificabile discriminazione di situazioni sostanzialmente identiche. La necessità di garantire il diritto alla detrazione dell’IVA, in ossequio al principio di neutralità, sorge, quindi, in maniera del tutto analoga sia nel caso di errori di aliquota, sia nelle ipotesi in cui l'operazione esclusa, non imponibile o esente sia stata erroneamente assoggettata IVA.
Di qui, la massima AIDC: “La detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, se assolta dal cedente o prestatore e al di fuori di ipotesi di frode, deve essere riconosciuta in tutti i casi di errata applicazione dell’imposta, in misura superiore a quella dovuta. Il diritto alla detrazione compete, pertanto, anche se l’operazione è stata erroneamente assoggettata ad imposta pur essendo esclusa, non imponibile o esente da IVA e non solo quando è stata applicata un’aliquota IVA superiore a quella effettiva.
Il diritto nazionale che ammette il diritto alla detrazione è conforme alla normativa euro-unionale alla luce dei principi di neutralità, effettività e non discriminazione.
Parimenti, nel caso di errata applicazione dell’IVA, in assenza di contesti di frode e di un danno all’erario, non è legittima l’applicazione della sanzione per indebita detrazione, prevista dall’articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 471 del 1997 (90% dell’IVA), in virtù del principio di proporzionalità”.
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