Determinazioni del Fisco sull'istanza di disapplicazione della norma antielusiva impugnabili nei termini di legge

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Nel testo della sentenza n. 8663 del 15 aprile 2011, la Cassazione, Sezione tributaria, ha fissato il seguente principio di diritto: "le determinazioni del Direttore regionale delle Entrate sulla istanza del contribuente volta ad ottenere il potere di disapplicazione di una norma antielusiva ai sensi dell'art. 37-bis, 8° comma, DPR n. 600 del 1973, costituiscono presupposto necessario ed imprescindibile per l'esercizio di tale potere. Le determinazioni in senso negativo costituiscono atto di diniego di agevolazione fiscale e sono soggette ad autonoma impugnazione ai sensi dell'art. 19, I comma, lett. h del Dlgs. n. 542 del 1992”.

Questo atto – continua la Corte di legittimità - “rientra tra quelli tipici previsti come impugnabili da detta disposizione normativa, e pertanto la mancanza di impugnazione nei termini di legge decorrenti dalla comunicazione delle determinazioni al contribuente ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.M. 19.6.1998, n. 259, rende definitiva la carenza del potere di disapplicazione della norma antielusiva in capo all'istante. Il giudizio innanzi al giudice tributario a seguito della impugnazione si estende al merito delle determinazioni impugnate."
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Si impugna il no all'interpello - Alberici

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