Determinazione politiche di bilancio nelle Università. Legge incostituzionale
Pubblicato il 22 maggio 2017
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La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 10 D.Lgs. n. 49/2012 recante la “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei” in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1 Legge n. 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario).
La questione di incostituzionalità era stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, cui si era rivolta l’Università degli Studi di Macerata. Questione ritenuta fondata dalla Corte Costituzionale – con sentenza n. 104 dell’11 maggio 2017 – per violazione dell’art. 76 Cost., basata sul rilievo che le disposizioni censurate (artt. 8 e 10 D.Lgs. n. 49/2012) si limitano a ripetere i contenuti della delega (Legge n. 240/2010) ed a demandare poi per intero a decreti ministeriali la determinazione degli indici in base ai quali calcolare il costo standard, nonché la precisazione delle percentuali di FFO - Fondo di finanziamento ordinario statale (che costituisce una delle principali entrate per gli atenei italiani).
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